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| Il modello 730 |
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Introduzione
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli
eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per
l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.
Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da
quest’obbligo. Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la
dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di
imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.
Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo
modello.
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Chi può utilizzare il modello
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:
• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità
di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali,
ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno questi contribuenti possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
– ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad
un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno al mese di giugno
• lavoratori che posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis),
del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno
e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Cafdipendenti
o ad un professionista abilitato;
• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario),
Irap e Iva.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.
730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
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| Novità 2013 |
- Non sono dovute l'irpef e le relative addizionali perchè sostituite dall'IMU sul reddito domenicale dei terreni mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- non sono dovute l'irpef e le relative addizionali perchè sostituite dall'IMU sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comododato d'uso gratuito;
- per gli immobili esenti dall'IMU anche se non locati e non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'irpef e le relative assizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel campo dei fabbricati (colonna 12)
- chi presta l’assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad Imu. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5 per cento e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Per i fabbricati di interesse storico non locati non si applica più il regime agevolato previsto dal'art.11 legge 30/12/1991 n.413;
- se l'immobile parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel qudro B, va indicato il codice di utilizzo '11' (locazione in regime di libero mercato) o il codice '12' (locazione a canone concordato);
- per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine da quest'anno non è più prevista la possibilità per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartie la detrazione, tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;
- Non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente,in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
- la detrazione del 55 per cento relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacquia tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla sacra Arcidiocesi ortodossi d'Italia ed Esarcato per L'Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;
- è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni della Chiesa Apostolica in Italia;
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premo di assicurazione di responsabilità civile per i ceicolo sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
- i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1;
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| Approfondimenti |
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Ultimo aggiornamento 23/11/2011
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