10/06/2026 - BUSTA PAGA DIPENDENTI 2026
La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre ha introdotto diverse misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con il fine di reggere il potere d'acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali e premi di risultato, ma coinvolgono anche l'IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026). La circolare generale n. 2 è stata pubblicata il 24 febbraio 2026 e una ulteriore risoluzione il 22 di giugno 2026 riguarda in particolare i premi di risultato. Uno degli interventi maggiormente da evidenziare per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni: 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro, 43% per i redditi oltre 50.000 euro.La misura produce un alleggerimento del carico fiscale in particolar modo verso i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga. Di fianco alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per: oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie; erogazioni liberali a favore dei partiti politici; premi assicurativi contro eventi calamitosi. Il taglio appena citato non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta. ll centro delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026. Nel dettaglio, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). Il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per l' imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi. Per quanto riguarda invece gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei Ccnl, nella circolare 2 l’Agenzia precisa che l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo agli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi nelle dodici mensilità ordinarie, nella tredicesima e nella quattordicesima. Rientrano anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro nelle assenze che comportano conservazione del posto, come malattia, maternità, paternità e infortunio. Restano invece esclusi dall’agevolazione gli importi collegati a prestazioni aggiuntive o diverse dall’ordinaria attività lavorativa: scatti di anzianità, ore eccedenti il normale orario, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno e altre voci analoghe. L’Agenzia esclude anche le somme una tantum, pur se previste dal rinnovo contrattuale, e il TFR, poiché erogato in un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa. Se il rinnovo prevede aumenti in più tranche, sono agevolabili solo gli importi corrisposti dal 1° gennaio 2026. L’agevolazione opera anche quando l’aumento assorbe un superminimo; per i lavoratori impatriati si applica solo sulla quota imponibile. Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali: l’imposta sostitutiva scende all’1%; il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027. In data 9 giugno l'Agenzia ha pubblicato la risoluzione 22 2026, la quale chiarisce come il tetto di 5000 euro sia applicabile anche in caso di premi erogati come benefit aziendali. La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente. Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo. Altra misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale. Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare, ovvero, a decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui, ampliando anche le possibilità di: liquidazione in forma di capitale; accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita. L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.