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04/06/2026 - LE NOVITA' NEL DECRETO FISCALE 2026 IMPATRIATI

Il decreto-legge che contiene misure urgenti in materia fiscale era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 27 marzo. Il 22 maggio è stata pubblicata la legge di conversione, 88 2026 insieme al testo coordinato con il DL originario. Si segnalano due modifiche al regime fiscale agevolato per gli impatriati. La norma rilevante nella legge di conversione è il comma 4-decies dell'art. 8, il quale riguarda però esclusivamente i lavoratori dell'America's Cup. Tra le novità già presenti nel decreto fiscale e confermata in sede di conversione invece è presente l'introduzione del divieto assoluto di cumulo tra il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (art. 24-bis TUIR). Fino all'ultimo giorno dell'anno corrente (31 dicembre 2026), i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni. Dall'1 gennaio 2027, la preclusione diventa operativa, ciò significca che chi si trasferisce in Italia dall'anno 2027 in poi non potrà più scegliere di abbinare la tassazione agevolata al 50% sui redditi di lavoro con l'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero. Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non modifica né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri  prevista  per chi trasferisce la residenza in Italia,  rende però effettivo  il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.Ricordiamo i regimi  interessati dalla modifica. Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi. Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024. Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti. Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax  sui nuovi residenti  non è cumulabile con i benefici del regime impatriati, infatti, chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016. Ricordiamo in sintesi che la flat tax  e art 24 bis TUIR è un'imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. Il regime dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria. L'ammontare della tassa è pregressivamente aumentato dai 100mila euro iniziali ai 300mila previsti dall'Ultima legge di bilancio. Su richiesta, l'opzione può essere estesa anche a uno o più familiari (ex art. 433 c.c.), purché soddisfino le medesime condizioni. Con la Legge di Bilancio 2026, anche l'importo per i familiari è raddoppiato da 25.000 a 50.000 euro ciascuno. Le modifiche si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già aderito prima non subisce aumenti, grazie alla clausola di salvaguardia Il requisito per l'accesso è non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti il trasferimento. La novità del DL 38/2026 (confermata in conversione) è la seguente: dal periodo d'imposta 2027, scatta il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax neo-residenti e il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 mantiene ancora la facoltà di applicare entrambe le agevolazioni contemporaneamente.  Attenzione la  decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2027. Ciò significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre  difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna  argomentazione è possibile in caso di accertamento. Per i consulenti necessario verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.