16/06/2026 - FERMO PESCA 2025, SCADENZA DOMANDE PROROGATA
Il Decreto interministeriale n. 1603 datato 19 maggio 2026 ha delineato le regole per l'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prevista come di consueto dalla legge di bilancio. Le imprese potranno presentare, dal 21 maggio una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca all'interno del sito governativo, non essendo ammesse altre modalità di presentazione. La scadenza era fissata al 30 giugno 2026 ma il Ministero del Lavoro ha reso nota la proroga di ulteriori 30 giorni, slitta così la scadenza al 30 luglio 2026, ore 23:59. L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2025. I provvedimenti di fermo obbligatorio possono essere nazionali o locali e devono riguardare: Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo; Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico; Pesca dei molluschi bivalvi; Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo. Sono comprese anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024. L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono: Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto; Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area; Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio; Misure nazionali o UE per specie specifiche; Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile. Il beneficio è rivolto ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari sia i dipendenti delle imprese del settore che i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca. Non hanno invece diritto all’indennità: gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato; i titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi; i soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Dal 2025 le domande si possono presentare solo online, tramite la nuova piattaforma Fermo Pesca, accessibile dal portale con autenticazione tramite SPID o CIE o CNS.