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14/03/2019 - ERRORI NEL 730, LA RESPONSABILITÀ NON È PIÙ DI CAF E PROFESSIONISTI

“Abbiamo più volte ribadito come spesso i professionisti che lavorano nei Centri di assistenza fiscale si trovino a dover affrontare situazioni per nulla facili e che occorrerebbe intervenire in maniera concreta per permettere a tutti noi di svolgere il nostro lavoro con maggiore serenità – è la disamina della Dott.ssa Maria Emilda Sergio, Amministratore Unico del Caf Italia- per cui qualsiasi tentativo volto a migliorare le nostre condizioni lavorative, perlomeno nelle intenzioni, non può che essere accolto con soddisfazione. Sottolineiamo ancora una volta che i Caf si trovano ogni giorno a fornire un tipo di assistenza assolutamente fondamentale a tutti i contribuenti in una materia tanto importante quanto ostica ai più – aggiunge la Dott.ssa Maria Emilda Sergio – nonostante ancora esistano dei problemi sostanziali e siamo sempre in attesa di un nuovo accordo relativo alle convenzioni che possa consentirci di lavorare con quel livello minimo di serenità che ad oggi, purtroppo non possiamo riscontrare”.

Arriva una novità molto importante in ambito fiscale e che riguarda sia i contribuenti che i professionisti e i Centri di assistenza fiscale: niente più responsabilità solidale per i soggetti operanti in quest'ambito che mettono a disposizione la propria professionalità a favore dei cittadini. In altri termini, viene meno uno dei capisaldi storici in materia, poiché gli intermediari in questione, a fronte di possibili irregolarità riscontrate dagli uffici, dovranno provvedere a versare solamente una sanzione pari al 30% della maggiore imposta contestata, sanzione che tra l'altro può essere anche ridotta nel caso di correzione avvenuta spontaneamente. Per quel che concerne invece il tributo con i corrispettivi interessi, toccherà al dichiarante occuparsene, mentre la sanzione cadrà integralmente sulle spalle del cliente qualora l'intermediario fosse stato ingannato da una condotta gravemente colposa o addirittura dolosa del dichiarante.

A introdurre queste novità così rilevanti è il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, a seguito dei ritocchi avvenuti in sede di conversione dal Senato; la rimodulazione delle sanzioni quindi si accompagna alla cancellazione di una norma molto discussa da tempo, cioè l'attuale secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. In conseguenza di tale modifica per certi aspetti rivoluzionaria, tornerà ad essere applicata la disciplina ordinaria che ha come riferimento normativo quanto previsto dall'articolo 1176 del codice civile, che ha come ratio la diligenza professionale. È bene comunque ricordare come sia da ritenersi confermata la previsione secondo cui i controlli formali verranno effettuati verso l'intermediario, anche per quel che concerne gli oneri forniti da soggetti terzi e inseriti nella dichiarazione precompilata.

“Si tratta indubbiamente di una novità di una certa rilevanza che rientra nelle iniziative volte a tutelare, in una qualche maniera, il nostro lavoro – sostiene L'Amministratore Unico del Caf Italia, la Dott.ssa Maria Emilda Sergio – e questo sicuramente va bene. Tuttavia ci teniamo ad aggiungere che il nostro modo di operare quotidianamente nell'assistenza ai cittadini resta comunque un lavoro di enorme responsabilità e che proprio dal concetto di responsabilità non abbiamo ovviamente intenzione di discostarci minimamente. Per noi non cambia nulla a livello di attenzione prestata al lavoro svolto e ribadiamo come – conclude la Dott.ssa Sergio – purtroppo dobbiamo prendere ancora atto del permanere di determinate problematiche importanti che andrebbero adeguatamente affrontate, per consentirci di lavorare con un livello di serenità necessario”.