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13/04/2016 - DETRAZIONE DEI CANONI PER STUDENTI FUORI SEDE

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Con la Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016  l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il massimale su cui calcolare la detrazione dei canoni per studenti fuori sede è di euro 2.633,00. Nel caso di un figlio a carico dei genitori al 50% , con una spesa per canoni di locazione superiore a 2.633 euro annui, il limite rimane sempre per ciascun genitore, di euro 1.316,50 , e non può essere di più. Nel caso prospettato di un importo maggiore (ad esempio un canone di 4.200 euro), si conferma che la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 , da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Diversamente, infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita a ciascun genitore una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito dall’art. 15 medesimo. Si ricorda che, quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.