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08/11/2018 - PACE FISCALE PER LE IMPOSTE DI CONSUMO

Il Decreto Legge 23 ottobre 2018, numero 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, contiene numerose misure fiscali di urgenza e le indicazioni utili ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione al cospetto del Fisco. Tra di esse, merita attenzione la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e su quelli succedanei al tabacco: come si sarà capito, ci si riferisce alle sigarette e alle sigarette elettroniche, in linea con quanto previsto dal testo unico delle accise. A far luce sulla questione, in particolare, è l’articolo 8 del sopra citato Decreto Legge 119/2018: in esso infatti troviamo esposto che è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31.12.2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento da parte del soggetto obbligato di un importo pari al 5% degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi. È indispensabile manifestare la propria volontà di adesione alla definizione agevolata direttamente all’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli, tenendo conto della scadenza fissata al 30 aprile 2019. La dichiarazione deve necessariamente recare alcuni elementi imprescindibili: l’ammontare dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater commi 1e 1-bis del D. Lgs 504/95; qualora non in regola, i prospetti riepilogativi previsti dall’articolo 6, comma 7 del DM 29.12.2014; la dichiarazione che i prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.