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12/10/2018 - FATTURA DIFFERITA, COSA CAMBIA CON LA FATTURA ELETTRONICA

La piccola rivoluzione che avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2019 relativamente all’emissione delle fatture, che dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, reca con sé in maniera inevitabile anche parecchi dubbi e perplessità. Un argomento in particolare è finito al centro delle discussioni, ossia l’emissione delle fatture differite. Innanzitutto va ricordato che il comma 4, articolo 21 del Dpr 633/1972 afferma: “Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo… nonché per le operazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”. Per quel che riguarda la fatturazione differita è fondamentale ricordare che il momento di esigibilità dell’Iva è quello di effettuazione dell’operazione, per cui l’imposta non deve essere contabilizzata a debito nel mese in cui si emette la fattura, ma nel mese in cui si considerano effettuate le operazioni. Ciò che varia con l’introduzione della fattura elettronica è solo la modalità di emissione: e proprio per le caratteristiche del processo di informatizzazione della fattura non si potrà più emettere una fattura che rechi una data anteriore rispetto a quella di predisposizione ed invio effettivi del documento stesso.