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10/06/2016 - NOTIFICHE VALIDE SOLO SE FATTE CON POSTE ITALIANE

Le notifiche fatte al contribuente da Poste Italiane hanno la stessa efficacia di quelle fatte dall'ufficiale giudiziario. Le dichiarazioni fatte dal postino sulle modalità e i tempi delle notifiche valgono, infatti, fino a querela di falso. Per contro, la stessa valenza non può essere riconosciuta, alle notifiche effettuate dal dipendente di una società che svolge un servizio di posta privato, il quale non essendo un “pubblico ufficiale” non è in grado di attestare la data di spedizione di un ricorso tributario e non può certificare se l'impugnazione di un provvedimento fiscale sia stata proposta nei termini di legge. Mancando la prova della data di spedizione del plico, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Questo è quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione VII, con la sentenza 1150 del 10 maggio 2016. Di fatto si legge che «l'attestazione dell'Agente di Poste Italiane Spa, ufficiale postale in quanto affidatario del servizio universale per esigenze di ordine pubblico, non è surrogabile da agenti postali del servizio privato, perché quest'ultimi in quanto soggetti privati non rivestono, a differenza dei primi, la qualità di pubblici ufficiali». Agli atti da loro redatti non può essere riconosciuta «nessuna presunzione di veridicità». La Commissione Regionale ha ritenuto «che le attestazioni provenienti dall'incaricato di un operatore privato non sono idonee a certificare l'effettiva data di consegna del plico per la conseguente spedizione». E non costituiscono prova idonea per accertare se sia stato rispettato o meno il termine di decadenza per proporre ricorso. Dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.