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24/09/2018 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMMINISTRATORI ESONERATI DAGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Esistono diversi adempimenti dichiarativi a carico degli amministratori di condominio riconducibili agli interventi di ristrutturazione edilizia. A tal proposito, il dpr n. 605 del 29 settembre 1973, all’articolo 7, comma 9, dice espressamente che “Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni” (Comma aggiunto dall'art. 21, comma 14, l. 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente, il Decreto 12 novembre 1998 del Ministero delle Finanze ha dato attuazione all’obbligo sopra citato, stabilendo quali sono i dati identificativi delle parti (incluso codice fiscale o partita Iva delle ditte cedenti o prestatrici), nonché l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno solare; proprio tale decreto, però, prevede l’esonero di tale obbligo in alcuni casi per le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria, come ad esempio quelle per le forniture di acqua, luce e gas, le operazioni che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenute alla fonte (per esempio consulenze professionali ecc.), nonché gli acquisti inferiori ai 258 euro annui per singolo fornitore. Facendo leva sul fatto che i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dei condomini sono soggetti al bonifico parlante, gli amministratori hanno chiesto se fosse possibile l’estensione dell’esonero anche in questi casi, ricevendo dal Fisco una risposta affermativa. Di conseguenza gli amministratori di condominio possono non compilare la sezione III del quadro AC di Redditi e del quadro K del 730.