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20/09/2018 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO AI CONTRIBUENTI COINVOLTI NELLA TRAGEDIA DI GENOVA
Arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una comunicazione che era prevedibile prendesse corpo in seguito alla tragedia che ha colpito il Paese e in particolare la città di Genova. Mediante il Decreto 6 settembre 2018, che ha trovato spazio per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018 n. 231, si stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari aventi scadenza compresa tra il 14 agosto e 1° dicembre 2018, nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA residenti e delle imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova Ponte Morandi) del 14 agosto 2018: si chiarisce altresì che quanto già versato non verrà però rimborsato. La sospensione non riguarda però le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero la disposizione per la quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad approvare, in data 13 settembre 2018, un decreto-legge contenete disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, a sostenere i soggetti danneggiati dal crollo, ad aiutare la ripresa delle attività produttive e di impresa.