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14/09/2018 - REDDITO PERCEPITO ALL’ESTERO DA RESIDENTE IN ITALIA, CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

Sono sempre tantissimi i nostri connazionali che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa all’estero e non sempre è per tutti chiara la normativa vigente in merito al rapporto col Fisco: tra le varie tipologie esistenti, merita una particolare attenzione la casistica dei soggetti residenti in Italia che percepiscono un reddito all’estero. Di recente, mediante l’Ordinanza n. 20291 del 31 luglio 2018, la Corte di Cassazione si è espressa in merito, in particolare per una vicenda avente come oggetto il reddito di lavoro dipendente relativo ad attività svolta in Francia da un contribuente residente in Italia: tale reddito, dicono i giudici, va dichiarato anche in Italia. In particolare, gli Ermellini affermano che “Il reddito percepito in Francia dal soggetto residente in Italia, quale dirigente di società di diritto francese, reddito pacificamente già tassato in Francia, attraverso il meccanismo delle ritenute alla fonte, deve essere dichiarato anche in Italia, con la possibilità per il contribuente di portare a detrazione le imposte pagate all’erario dell’altro Stato, e con la conseguente legittimità, in mancanza di riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per quell’anno, del recupero a tassazione”. Per scongiurare la doppia imposizione, il contribuente ha diritto al credito d’imposta per le imposte versate oltre i confini nazionali, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione Italia-Francia: tale credito è da richiedere a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state pagate a titolo definitivo.