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12/09/2018 - NON BASTA L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI AGENZIA

Nel mondo del lavoro esistono innumerevoli contratti e accordi fra imprese e collaboratori, specialmente in questa fase molto delicata per l’universo occupazionale. Tra le voci più interessanti troviamo l’indennità di agenzia, prevista e regolata dall’articolo 1751 del codice civile, nel quale si chiarisce che tale indennità spetta all’agente che abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente gli affari del preponente; nel caso la ditta preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi economici dal rapporto con tali clienti anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Infine, il pagamento dell'indennità deve essere equo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in particolare delle provvigioni che l'agente perde. In merito a tale questione, è arrivata un’interessantissima precisazione dalla Corte di Cassazione, per mezzo dell’ordinanza 20707/2018: la Corte ha chiarito infatti che l’agente non ha diritto all’indennità per la cessazione del rapporto in assenza di effettive vendite, nemmeno nel caso in cui egli si occupi di promozione di prodotti a strutture pubbliche. Secondo i giudici, infatti, per l'aggiudicazione di appalti non si può considerare sufficiente l'attività di convincimento, in quanto dipende da complesse procedure amministrative; inoltre, anche ricordando il precedente dell’8 luglio 2008 (Cassazione, n. 18686), si evidenzia come l'attività dell'agente richiede una partecipazione attiva alla conclusione del contratto per giustificare il suo diritto alla provvigione.