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04/09/2018 - SUCCESSIONE, PERMANGONO DUBBI SULLE IMPOSTE INDIRETTE

La questione della tassazione per quel che concerne una materia particolare, ossia la successione, continua a portare con sé dubbi irrisolti dovuti alle diverse possibili interpretazioni della legge. In particolare, ciò che rimane ancora in sospeso è legato al fatto che nel trust, istituto elastico di diritto inglese, i beni che il disponente vuole lasciare ai beneficiari vengono trasferiti al trust, per cui si distinguono due momenti rilevanti in tale operazione, vale a dire quello in cui il disponente trasferisce le proprie attività nel trust, e quello nel quale i beni vengono ricevuti dai beneficiari. Il cuore della difficoltà di un’interpretazione univoca è il momento in cui scatta la tassazione: se infatti si è giunti a una comune interpretazione per quel che concerne le imposte dirette, permangono perplessità importanti per le imposte indirette, con amministrazione finanziaria e tribunali che forniscono punti di vista differenti. Per l’Agenzia delle Entrate il momento rilevante è quello in cui il disponente trasferisce le sue attività nel trust, data l’iscrizione del vincolo di destinazione del bene che legittima l’applicazione dell’imposta di successione. In questo caso l’aliquota è quella vigente al momento in cui i beni vengono trasferiti. A sostegno di questa ipotesi ci sono i documenti di prassi 3/2008 e 48/2007. Per la giurisprudenza, la questione non è così pacifica dato che è un errore “considerare il trust immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta” (sentenza 25478 Corte di Cassazione). Di conseguenza, il momento in cui il disponente trasferisce le sue attività nel trust è assimilabile a una donazione indiretta e il momento rilevante ai fini impositivi è quello in cui i beneficiari ricevono i beni. In questo caso l’aliquota sarà quella vigente al momento in cui le attività sono ricevute. Adesso la parola dovrebbe passare al legislatore, che ancora non si è espresso in materia.