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06/08/2018 - CIRCOLARE DELLE ENTRATE SUL REGIME AGEVOLATO PER SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno diritto ad accedere al regime agevolato: proprio relativamente alla possibilità per tali società di optare per il regime forfettario previsto dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è arrivato un chiarimento di grande importanza da parte dell’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, firmata per l’appunto dalle Entrate, comunica che la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso. 18 l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, facendo riferimento al comma 3 dell’art. 2 del DPR n. 442 del 1997, resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni anche per quanto riguarda la comunicazione indirizzata alla SIAE. L’Agenzia rende esplicito che la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame ma ciò non esclude l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. In origine, le società e le associazioni a cui facciamo riferimento in questa comunicazione avevano l’obbligo di effettuare due distinte comunicazioni per poter godere del regime agevolato previsto per legge, una delle quali preventiva alla SIAE e un'altra all’ufficio Iva di competenza.