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16/07/2018 - CARBURANTI PER TRATTORI, NIENTE OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA

La materia degli obblighi inerenti alle modalità di pagamento non risulta sempre chiara al 100%, nonostante interventi normativi di vario genere susseguitisi nel tempo: in particolare, continua a suscitare dubbi tale obbligo applicato alla cessione di carburante. Tale argomento, relativo in particolare ai trattori agricoli e forestali, è al centro di una comunicazione importante, ossia la recente Circolare 13/E/2018, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018 per cercare di dirimere i dubbi ancora presenti presso gli operatori del settore e i contribuenti sulla fatturazione elettronica e l’obbligo di pagamenti con strumenti tracciabili. Le Entrate, provando a far luce sull’argomento, chiariscono che bisogna ritenere esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni (ossia l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, benzina e gasolio da utilizzare per veicoli agricoli) le macchine individuate nell’articolo 57 del Codice della strada e i trattori agricoli e forestali. Per quel che riguarda la deducibilità del costo d’acquisto e la relativa detraibilità dell’IVA, bisogna fare riferimento alle disposizioni generali valide per tutti i carburanti, e vale l’obbligo di procedere al pagamento mediante strumenti tracciabili, come assegni postali, bancari, circolari e non, vaglia postali e bancari, carte di credito o di debito, bonifici bancari o postali, bollettini postali.