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21/05/2018 - NIENTE CONDANNA PER L’IMPRENDITORE IMPOSSIBILITATO A VERSARE I CONTRIBUTI

Una vicenda accaduta a Piacenza e approdata di recente al giudizio della Suprema Corte di Cassazione rappresenta un’interessantissima fattispecie che accomuna, sicuramente, numerose aziende, alle prese con grandi difficoltà economiche e molto spesso letteralmente impossibilitate a tener fede agli impegni col Fisco. In conseguenza della durissima crisi finanziaria iniziata nel 2008, un imprenditore piacentino si era trovato al cospetto di una scelta per certi versi drammatica, ossia decidere se versare i contributi dovuti oppure pagare i propri dipendenti: la scelta del capo dell’azienda aveva privilegiato i lavoratori, esponendolo al contempo a ovvie conseguenze legali. L’indagine che aveva preso inevitabilmente il via aveva visto la condanna dell’imprenditore, verdetto poi confermato anche in secondo grado: la sorpresa però arriva proprio dalla Cassazione. Mediante la Sentenza n. 20725 del 10 maggio 2018, infatti, si ribaltano i precedenti verdetti, sancendo che l'imprenditore che chiede un mutuo nel tentativo di affrontare una grave crisi finanziaria non può essere condannato per omesso versamento di contributi e ritenute. Secondo i giudici, sebbene il reato sia punibile per dolo generico, i magistrati di merito avrebbero dovuto valutare che a inficiare l'elemento psicologico c'è stata la richiesta di mutuo per fronteggiare la crisi. È infatti diritto dell’imputato invocare l’impossibilità assoluta di provvedere all’adempimento relativo al debito di imposta: è dunque necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.