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16/05/2018 - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE, INFORMAZIONI SUL CREDITO DI IMPOSTA

Come noto da tempo, la data da segnare in rosso sul calendario per quel che riguarda il mondo della vendita del carburante è il 1° luglio 2018: a partire infatti dal giorno che dà il via alla seconda metà dell’anno diventa obbligatoria la fatturazione elettronica per l’acquisto di tale merce. Nel frattempo, attendendo la circolare in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, arrivano alcuni chiarimenti per quel che concerne il credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. A tale proposito, si evidenzia che a tali esercenti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 924 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, vale a dire la Legge di Bilancio 2018, spetta un credito di imposta quantificabile nel 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni; è altresì fondamentale ricordare che le transazioni in questione debbano essere effettuate, a far data dal 1° luglio 2018, mediante sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Viene poi sottolineato come le disposizioni contenute nel comma sopra menzionato vengono applicate rispettando condizioni e limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, datato 18 dicembre 2013, in relazione all’applicazione di due articoli specifici del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ossia gli articoli n. 107 e 108.