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10/04/2018 - NIENTE IRES PER GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE MANTENGONO VIVE LE TRADIZIONI

L’Ires è l’Imposta sul reddito delle società, che ha provveduto a sostituire l’Irpeg, ossia l’Imposta sul reddito delle persona giuridiche, ed è stata introdotta nel nostro ordinamento per mezzo del Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 per poi entrare effettivamente in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2004. Nel nostro corpus normativo esistono varie eccezioni al pagamento di determinate imposte, e ciò vale anche per l’Ires: a tal proposito, il Decreto del 17 gennaio 2018, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio successivo, individua in maniera precisa l’elenco completo dei beneficiari esentati dal pagamento dell’imposta in questione. È toccato all’Agenzia delle Entrate effettuare la verifica delle domande di ammissione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Dm 228/2007. La Legge Finanziaria 2007 aveva previsto agevolazioni in merito, riservando alle associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, particolari agevolazioni di natura fiscale, dietro specifica domanda da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal 20 luglio al 20 settembre di ciascun anno. E con riferimento al 2018, risultano essere 197 gli enti a cui non spetta l’obbligo del pagamento dell’Ires relativa ovviamente all’anno di imposta 2017, poiché tali enti senza scopo di lucro contribuiscono alla realizzazione di manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali. Per accedere alle diverse agevolazioni fiscali previste, è indispensabile che le associazioni interessate presentino un’istanza apposita, in via esclusivamente telematica, nel periodo che, lo ripetiamo, va dal 20 luglio al 20 settembre di ciascun anno.