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12/03/2018 - ANALISI DI MERCATO VALIDE COME BASE PER ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L’eventualità di considerare valido a tutti gli effetti l’accertamento induttivo, se basato anche solamente su analisi di mercato e statistiche di riviste specializzate, è finita al centro di una disputa fra le parti che ha reso necessario il ricorso ai giudici e l’intervento della Corte di Cassazione. Facendo un breve passo indietro e tornando alla vicenda specifica, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza precedentemente emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, aveva ritenuto valida l’indicazione nell’avviso di accertamento dei dati statistici utilizzati anche se non allegati e al contempo irrealistico lo studio di settore presentato dalla contribuente. La medesima contribuente decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che fosse mancata la produzione negli atti della ricerca di mercato utilizzata per l’accertamento. In realtà i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che è da considerarsi legittimo l’avviso di accertamento basato su un’indagine statistica dell’Agenzia delle Entrate, anche se il documento non viene allegato all’atto. A stabilire questo principio è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4396 del 23 febbraio 2018, dove è stato chiarito che “L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa”.