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02/03/2018 - FRODI E DETRAIBILITÀ IVA, FONDAMENTALE CHE EMERGA LA BUONA FEDE

La frode rappresenta, a tutti i livelli e in ogni settore, un’insidia notevole capace di creare parecchi problemi ai malcapitati che la subiscono. Come se non bastasse, però, la frode può creare numerose difficoltà anche a chi partecipa suo malgrado, in maniera del tutto inconsapevole, a una frode messa in piedi da altri: il problema, in tale particolare fattispecie, nasce dal non agevole compito di dimostrare la propria buona fede. In molte frodi Iva i verificatori, ove l’acquirente sia estraneo alla frode, ritengono comunque indetraibile l’Iva assolta sugli acquisti, a meno che l’acquirente non dimostri la propria buona fede cioè l’inconsapevolezza di partecipare a una frode commessa da altri. Ad esempio il cessionario, nel caso in cui riceva fatture che richiamano operazioni soggettivamente inesistenti, per poter comunque usufruire del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, è tenuto a provare con qualsiasi mezzo di avere agito in maniera accorta e con la massima diligenza possibile, adottando ogni ragionevole cautela per evitare di essere coinvolto in un sistema di frode. Toccherà dunque ai verificatori analizzare con grande attenzione il comportamento messo in atto dal contribuente, tenendo conto di quei fattori che la giurisprudenza individua come possibili prove a favore di questi, ossia il prezzo praticato in linea con quanto avviene normalmente, la verifica dell’esistenza della controparte e la corrispondenza commerciale; bisogna altresì ricordare che è facoltà della Guardia di Finanza ricorrere a mezzi ancora più incisivi, nell’interesse delle parti coinvolte, come ad esempio le intercettazioni telefoniche e quelle telematiche.