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26/02/2018 - NEI REATI FISCALI VANNO PRIVILEGIATI I DATI DELLA GDF

Il procedimento penale in materia di reati tributari si configura come completamente autonomo rispetto al processo, così come al cospetto dell’accertamenti tributario: questo il principio generale su cui si fondano, in particolare, le motivazioni che hanno spinto i giudici della Corte di Cassazione a dare luogo a una sentenza che rappresenta un momento importante in relazione all’attività della Guardia di Finanza in merito ai reati fiscali. Le ricostruzioni unilaterali delle Fiamme Gialle devono dunque essere privilegiate in merito all’argomento appena accennato: in definitiva, quindi, ai fini del sequestro per reati fiscali sono più rilevanti i dati raccolti nel verbale della Guardia di finanza rispetto a quelli ricostruiti in sede di accertamento con adesione dall'amministrazione finanziaria. Ciò anche se nel secondo caso c'è un confronto e il contraddittorio con il contribuente. A chiarire la questione, come detto, è la Cassazione, mediante la sentenza n. 7020 datata 14 febbraio 2018. Se dunque è ormai pacifico per la giurisprudenza che sia rimesso al giudice penale, nei reati concernenti evasione di tributi, il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, la circostanza che l'imputazione del reato abbia preso le mosse da un accertamento della Guardia di finanza, non comporta l'automatico venir meno dell'ipotesi delittuosa, per effetto del ridimensionamento della pretesa tributaria a seguito di accertamento concordato con il contribuente, quanto meno nella fase cautelare.