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22/02/2018 - REVERSE CHARGE NON SEMPRE APPLICABILE

Il reverse charge è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. L’effetto fondamentale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi. Il reverse charge permette, quindi, di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato. Proprio al tema del reverse charge si ricollega una recente sentenza della Cassazione, la n. 3872 datata 16 febbraio 2018: in sostanza, si stabilisce che non è possibile il reverse charge per l’azienda estera che ha provveduto ad eleggere un rappresentante fiscale in Italia nell’ambito della stessa operazione commerciale. La sentenza ha dunque accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che, nonostante la nomina in Italia del rappresentante legale in Italia, si era avvalso, per una trance dell'affare del meccanismo del reverse charge, ribaltando l'obbligo Iva sul destinatario della cessione. In particolare l'uomo recuperò l'imposta, in qualità di rappresentante di una società residente in Croazia, in virtù di un credito. Il Fisco contestò lui un'elusione fiscale negando il beneficio. Infatti per l'ufficio era un comportamento abusivo quello della società croata, in relazione a un sub appalto per la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da quattro società italiane che, nonostante la nomina del rappresentante in Italia aveva provveduto alla fatturazione passiva di acquisto del materiale necessario per l'esecuzione dell'appalto mentre per la fornitura di beni, una volta lavorati, era stato utilizzato il reverse charge.