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02/02/2018 - IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER I SOGGETTI CON SORDITÀ È DETRAIBILE

I soggetti a cui viene riconosciuta la sordità ricorrono in molti casi ai servizi di interpretariato, che ovviamente comportano dei costi: a tal proposito la legge riconosce la possibilità di agevolazione appannaggio di tali soggetti, in particolare mediante il ricorso alla detrazione. Per quel che concerne l’anno appena iniziato, quindi nella Dichiarazione dei redditi 2018 e relativa di conseguenza all’anno di imposta 2017, le norme in vigore consentono di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per i sopra citati servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge n. 381 del 26 maggio 1970. Tale agevolazione è riconosciuta in particolare ai soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato; a tal proposito però va necessariamente specificato che la detrazione in oggetto non è riconosciuta indifferentemente a tutti, poiché non riguarda infatti i soggetti la cui sordità dipenda da causa di guerra, di lavoro o di servizio, e neanche i soggetti la cui sordità sia di natura esclusivamente psichica. La documentazione da controllare e conservare per usufruire della detrazione per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi comprende le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato, nonché la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap: inoltre, è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Tali spese vanno indicate nel 730/2018 al rigo E8/E10 con il codice 30.