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31/01/2018 - ANCHE PER I COMBUSTIBILI VALE IL MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ PER IL PAGAMENTO IVA

Il meccanismo di solidarietà del pagamento IVA tra cedente e cessionario è in vigore a determinate condizioni e per particolari categorie di beni. Nello specifico, le tipologie di bei nei confronti dei quali è possibile applicare tale istituto sono autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer, componenti e accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche; pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”) di gomma. Ma ecco che nei giorni scorsi è stata introdotta, a tal proposito, una interessantissima novità: secondo quanto disposto dalla Manovra correttiva 2017, in particolare Decreto Legge 50/2017, articolo 1, comma 4 – quinquies, e dal decreto attuativo pubblicato il 23 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal 24 gennaio 2018 il meccanismo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario nel pagamento IVA è esteso anche alle cessioni di benzina e gasolio. Affinché possa operare tale meccanismo, è necessario che sussistano alcune condizioni, ossia che la cessione abbia come oggetto determinati beni, che tali beni siano ceduti a un prezzo inferiore al valore normale, che il cessionario sia un soggetto passivo Iva e che il cedente non abbia versato la dovuta imposta. La responsabilità solidale del cessionario è limitata alla sola imposta e non si estende, quindi, alle sanzioni dovute dal cedente per aver violato l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta.