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22/01/2018 - ANCHE LE IPAB HANNO L’ONERE DI TRASMETTERE I DATI PER LE SPESE SANITARIE

È datata 16 gennaio 2018 la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla trasmissione dei dati per quel che riguarda il sistema della tessera sanitaria 2018, con particolare riferimento alla situazione delle IPAB, ossia gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza. In particolare, mediante la Risoluzione n. 7/e 2018, l’Agenzia chiarisce che il soggetto istante è tenuto a osservare alcune disposizioni: nello specifico, deve dichiarare di essere un IPAB che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti, che l’attività svolta è esente da Iva e che è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione. In conseguenza di quanto chiarito dal Decreto Legislativo n. 175 del 2014, all’articolo 3, comma 3, esiste l’obbligo per le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, il D.M. 2 agosto 2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. All’art. 3-septies del medesimo D.Lgs. vengono definite le prestazioni socio sanitarie. Ciò premesso, da un punto di vista soggettivo, le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, ricadono nella disciplina citata e sono quindi tenute a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili qualora e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente.