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07/12/2017 - I RIMBORSI IVA NELLA LEGGE EUROPEA 2017

Fra pochi giorni, vale a dire per la precisione dal 12 dicembre prossimo, entrerà in vigore la Legge Europea 2017 (legge 167 del 2017), composta da 30 articoli. Il provvedimento è stato pubblicato il 27 novembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 e rappresenta un importante riferimento normativo anche per il nostro Paese. Tra le varie parti di grande rilevanza, troviamo sicuramente quanto contenuto all’articolo 8 del sopra citato provvedimento, articolo che riguarda la domanda per ottenere il rimborso dell’Iva: tale articolo, in particolare, stabilisce che entro due anni dalla data del versamento errato o dalla data in cui si verifica il presupposto per ottenere il rimborso, il contribuente potrà presentare istanza per ottenere la restituzione di Iva versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto. Affinché la restituzione abbia luogo, però, è indispensabile che i versamenti non vengano eseguiti nell'ambito di frodi fiscali. La Legge Europea 2017 ha visto l’introduzione di un nuovo articolo il 30-ter: tale novità si sostanzia, per l’appunto, nel disporre che il soggetto ha l’onere di presentare un'istanza di restituzione dell'imposta non dovuta, ma versata in eccedenza, entro i due anni, a partire dalla data del versamento eccedente o, se successivo, dalla data in cui si verifica il presupposto per la detta restituzione, a prescindere da qualsiasi altra condizione (omessa dichiarazione annuale, esonero dalla presentazione della stessa o quant'altro). Nel caso di accertamento «definitivo», eseguito dall'amministrazione finanziaria, per un'imposta dovuta su cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, i due anni decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario o al committente dell'ammontare versato a titolo di rivalsa.