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31/10/2017 - RISPARMIO ENERGETICO, BENEFICI ALLARGATI AGLI INCAPIENTI

La necessità di tenere aggiornati i cittadini, con focus particolare sul loro ruolo di contribuenti, spetta a tutte le istituzioni preposte a ciò, e tra queste un ente di spicco particolarmente autorevole è senza dubbio l’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia, infatti, si trovano spesso chiarimenti e notizie di grande rilevanza, spesso sotto forma di circolari e comunicazioni ufficiali, nonché di risposte a richieste di chiarimenti di privati e aziende in merito a situazioni non facilmente interpretabili di primo acchito. E proprio sul sito delle Entrate ha trovato spazio la versione aggiornata della guida agli incentivi fiscali relativamente all’argomento “risparmio energetico”, con precisazioni importanti sugli aventi diritto: a tale riguardo, è bene premettere che la parola “incapienti” si riferisce ai contribuenti che hanno un reddito imponibile al di sotto delle soglie minime previste, e che di conseguenza non sono soggetti a tassazioni sul reddito e che dunque non traggono nemmeno beneficio da eventuali riduzioni. Nella fattispecie di cui ci stiamo occupando qui, ossia il risparmio energetico, viene invece chiarito che per tali interventi il Fisco premia pure i soggetti incapienti: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per lavori di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, compresi quelli che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e 75%, i cittadini che dichiarano un'imposta nulla possono comunque avvalersi del bonus fiscale, cedendolo all'impresa esecutrice come parte del corrispettivo. L'agevolazione riguarda i contribuenti che ricadono nella no tax area, vale a dire pensionati con reddito annuo fino a 7.500 euro, lavoratori dipendenti e assimilati con redditi fino a 8 mila euro oppure soggetti con redditi diversi di importo non superiore a 4.800 euro. Le entrate, nel vademecum in oggetto, evidenziano quanto previsto dalla Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 e dalla successiva manovra correttiva, ossia il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017; per quel che concerne le modalità di cessione del credito da parte de/g/li incapienti, ci si deve riferire al provvedimento 28/08/2017, subentrato al precedente datato 08/06/2017. Il contribuente che riceve il bonus ha facoltà di cedere il credito d’imposta, solamente però dopo che tale credito sia divenuto disponibile, e quindi dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa e di emissione della relativa fattura.