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13/10/2017 - SISMA AGOSTO 2016, TASSE DI SUCCESSIONE RIMBORSATE

Già nei giorni scorsi abbiamo dato comunicazione dei provvedimenti e delle agevolazioni fiscali inerenti alle realtà colpite dai drammatici terremoti avvenuti nel nostro Paese negli ultimi anni. La zona interessata agli eventi sismici è abbastanza ampia e coinvolge moltissimi cittadini, purtroppo non sempre in grado, a causa di quanto accaduto, di tener fede ai doveri legati alla loro natura di contribuenti. A tal proposito va segnalato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 11 ottobre 2017, mediante il quale l’Agenzia ha diffuso le modalità di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie catastali e delle imposte di registro e di bollo versate con riferimento alle successioni: le somme pagate a titolo di successione per gli immobili demoliti o inagibili versate prima del 13 agosto 2017 dei comuni situati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in seguito al sisma che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016 verranno infatti rimborsate. Il Decreto Sud ha individuato un’ipotesi di esenzione specifica per gli immobili situati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dichiarati inagibili o demoliti in seguito al sisma che ha avuto inizio il 24 agosto 2016 (articolo 16-sexies, comma 6, lettera b, dl 91/2017, che ha modificato l'articolo 48, dl n. 189 del 17 ottobre 2016). Le esenzioni sono riconosciute esclusivamente per le successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici risultavano: proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (gli elenchi dei comuni sono riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis, dl 189/2016), proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici succedutesi a partire dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Sarà compito delle Entrate erogare i rimborsi per mezzo di procedure automatizzate, in linea con quanto stabilito dal Decreto 29 dicembre 2000.