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28/09/2017 - VIOLENZA SULLE DONNE: OK AL CONGEDO, MA SPERIAMO ARRIVINO ANCORA MAGGIORI TUTELE

“Purtroppo i mezzi di comunicazione ci informano quotidianamente riguardo gravissimi episodi di violenza perpetrati contro le donne in tutta Italia –sono le parole della Dott.ssa Maria Emilda Sergio, Amministratore Unico del Caf Italia- e descrivendo una situazione che definire allarmante sembra ormai un eufemismo. Aggressioni che hanno spesso tragiche conseguenze e che lasciano comunque, nelle vittime, sempre delle cicatrici fisiche e psicologiche profonde. Di fronte ad un’emergenza di questa portata occorre trovare soluzioni rapide ed efficaci, sia per l’immediato che per quanto riguarda il lungo periodo, perché davvero non è più possibile sottovalutare tale inquietante fenomeno. Pensiamo quindi che siamo fondamentale attivarsi da subito in tutti i modi possibili per evitare il ripetersi di questi atti violenti; intanto –continua la Dott.ssa Sergio- reputiamo molto importante fornire alle vittime tutta l’assistenza necessaria, anche a livello normativo e burocratico, mediante il ricorso a misure ad hoc in grado di fornire agevolazioni in ambito lavorativo e sociale”.

Il corpus normativo che deve regolamentare la vita all’interno di uno Stato non può non tener conto dei cambiamenti che avvengono nella società e purtroppo la violenza sulle donne rappresenta un fenomeno che va affrontato ormai a tutti i livelli. Già nel 2013 venne approvata la legge sul femminicidio, che rientra nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, e che si basa soprattutto sull'inasprimento delle pene e delle misure cautelari; è invece del 2015 una novità maggiormente legata all’universo lavorativo e delle agevolazioni a categorie ben precise, ossia l’introduzione del congedo retribuito per le donne vittime di violenza. Tale congedo è stato introdotto col Jobs act, e lo si trova nel Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in particolare all’articolo 24, dedicato per l’appunto al “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”.

“Secondo i dati Istat comunicati di recente, circa 7 milioni di donne in Italia hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita: omicidi, stupri, stalking, violenze verbali, fisiche e psicologiche di ogni genere hanno raggiunto proporzioni enormi –afferma l’Amministratore Unico del Caf Italia- per cui ribadiamo l’assoluta necessità di intervenire al più presto in tutti i modi possibili per evitare il ripetersi di certe vicende e per sostenere con ogni mezzo le vittime di questi atti violenti. Il congedo per chi subisce queste drammatiche dinamiche –conclude la Dott.ssa Maria Emilda Sergio- è assolutamente apprezzabile, ma è chiaro che ancora troppo poco viene fatto, anche nell’ambito delle agevolazioni ai soggetti coinvolti. Sarebbe il caso di valutare ulteriori iniziative, a livello fiscale, previdenziale e sociale in genere, capaci di aiutare concretamente le vittime e di far sentire loro che lo Stato è presente a tutti i livelli”.

Il sopra menzionato articolo 24 del Decreto Legislativo 80/2015 descrive dunque i contenuti del congedo per le donne vittime di violenza di genere. Importante, per completare tale ragionamento, il Ccnl Ced, che nel disciplinare le modalità di fruizione di tale congedo stabilisce all'art. 64 che la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi a tale percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, deve comunicare all'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a sette giorni, producendo la documentazione giustificativa dell'assenza. Durante il periodo di congedo alla lavoratrice è corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione di fatto. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il congedo può essere fruito sia dal personale a tempo pieno, sia a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza alle disposizioni normative. La lavoratrice vittima di violenza di genere ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico: il rapporto a tempo parziale va nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, a tempo pieno.