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13/05/2016 - IPOTECA EQUITALIA : I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9797 del 12 maggio 2016, ha sancito che l'ipoteca può essere cancellata quando EQUITALIA  la iscrive senza comunicare al debitore termini e modalità per l'opposizione. La Cassazione, nello specifico, ha respinto il ricorso della società di riscossione presentato contro la cancellazione di ipoteca disposta per la mancata comunicazione di preventiva iscrizione e dei termini e delle modalità di opposizione. Nelle motivazioni spiega che né l'ipoteca né il fermo amministrativo rientrano fra gli atti di espropriazione forzata. Da ciò deriva, l'obbligo di comunicazione completa circa le modalità di contestazione. Per la Cassazione, infatti, «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del dpr n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento». Inoltre, «in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento».