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22/09/2017 - CIRCOLARE MISE: PER LE ZONE TERREMOTATE NIENTE LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

“Il dramma sociale e umano dei terremoti che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni continua a far sentire il peso delle sue terribili conseguenze –sono le affermazioni dell’Amministratore Unico del Caf Italia, Maria Emilda Sergio- perché oltre alle numerose vittime e ai feriti che il sisma lascia dietro di sé, l’intera popolazione delle zone colpite si trova a fare i conti con una nuova realtà quotidiana, più dura e complicata. In tali tragiche situazioni è dovere inderogabile dello Stato sostenere i cittadini e proprio in questa logica rientrano tutte le decisioni relative all’attuazione di deroghe anche per quel che riguarda il pagamento di tributi e il prolungamento delle agevolazioni fiscali previste. Praticamente nella totalità dei casi –prosegue la Dott.ssa Sergio- è pressoché impossibile, per le persone che subiscono una catastrofe come quella che ha colpito Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, riuscire a onorare gli impegni fiscali previsti per i contribuenti, così come rinunciare a determinate facilitazioni che diventano più che mai, per questi soggetti, di grande importanza”.

Arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione importante, relativa agli eventi sismici che hanno ferito l’Italia nel 2016 e 2017: si tratta della Circolare n. 114735 del 15 settembre 2017, il cui contenuto si riferisce per l’appunto alle agevolazioni fiscali relative a determinate zone. In particolare, il Mise comunica che i Comuni colpiti dal terremoto nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non sono interessati alle limitazioni da applicare alle agevolazioni fiscali previste per gli altri contribuenti. Lo scorso 4 agosto 2017, sempre il Ministero dello Sviluppo Economico aveva provveduto, mediante la Circolare n. 99473, a stabilire modalità e termini relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La zona oggetto del provvedimento è stata denominata “zona franca urbana”.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni tecniche, con precisi riferimenti alla circolare ministeriale, di quanto appena detto. Con riferimento alla fruizione dell’agevolazione, si precisa che, ferma restando la concessione delle agevolazioni per l’intero importo consentito dallo stanziamento previsto dalla legge al netto degli oneri di gestione, le percentuali indicate nel paragrafo 10 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017 costituiscono limiti riferiti al complesso delle fruizioni di tutti i soggetti beneficiari nell’anno di riferimento, come previsti dalla norma di legge (articolo 46, comma 6, del DL 50/2017) e parametrati all’entità dello stanziamento complessivo relativo al triennio 2017 – 2019, sempre al netto degli oneri di gestione. Pertanto, dette percentuali non costituiscono limiti annuali di fruizione dell’aiuto da parte del singolo beneficiario, nei confronti del quale l’agevolazione viene concessa; relativamente alle modalità di presentazione delle istanze per l’accesso alla piattaforma telematica, i titolari di reddito di lavoro autonomo devono disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); allo scopo di adeguare l’importo dell’agevolazione al differente carico fiscale e contributivo riferibile ai soggetti richiedenti, anche tenuto conto della eterogeneità della platea dei potenziali beneficiari (imprese di qualsiasi dimensione, nonché titolari di reddito di lavoro autonomo), i medesimi soggetti dovranno indicare, nell’istanza, l’importo dell’agevolazione richiesta, da commisurare all’ammontare previsto di imposte e contributi a carico del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili.

“Drammi sociali ed economici, ma soprattutto umani, di così vasta portata, rappresentano tragedie collettive che non possono lasciare indifferenti lo Stato –aggiunge la Dott.ssa Maria Emilda Sergio- per cui ben vengano iniziative che hanno come scopo precipuo il sostegno anche economico e fiscale per migliaia di cittadini colpiti dal sisma. Va da sé che tali situazioni debbano generare un’analisi più approfondita su altri aspetti, che trascendono la questione fiscale e che interessano ogni singolo cittadino perché legati a doppio nodo con il concetto di legalità. Bisognerebbe sempre evidenziare con forza come il non rispetto delle regole sia un danno enorme per tutti, non solo dal punto di vista economico, ma anche purtroppo in termini di vite umane. Ad ogni modo, come sempre –conclude l’Amministratore Unico del Caf Italia- i nostri uffici sono a disposizione dei cittadini anche relativamente a questo argomento, oltre che, come sempre, per fornire assistenza su tutte le questioni di natura fiscale”.