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07/09/2017 - AGENZIA DI RISCOSSIONE, IMPORTANTE IL CONCETTO DI “NORMALE PRUDENZA”

L’attività di chi opera per conto dell’agenzia di riscossione deve sempre essere improntata a criteri di giustizia e di rispetto delle regole, ma non deve mai esser condotta senza la dovuta prudenza, soprattutto in circostanze che richiedono una maggiore attenzione al tipo di intervento e al soggetto nei confronti del quale si agisce. Una vicenda di qualche mese fa, infatti, ha originato poi un ricorso ai giudici che si è concluso con una sentenza depositata il 13 marzo scorso: la sentenza in questione è ascrivibile alla Ctp di Reggio Emilia ed è la n. 81/01/2017. Nel caso in questione, un contribuente si era visto recapitare una cartella esattoriale di Equitalia per tributi erariali, poi annullata in autotutela. Il problema però è che, nel frattempo, al debitore erano state notificate le ganasce fiscali sull'unica auto in possesso del nucleo familiare, destinato al trasporto della figlia, invalida civile al 100%. Successivamente alla revoca dell'atto da parte dell'ufficio impositore, davanti al giudice tributario le parti chiedevano all'unanimità l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere: da qui, il ricorso del cittadino, che ha chiesto la condanna dell’agente di riscossione al risarcimento del danno e che ha deciso di opporsi alla compensazione delle spese. La Ctp di Reggio Emilia, valutando tutti gli elementi del caso in oggetto, ha provveduto a condannare l'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali e del risarcimento danni per via dell'iscrizione del fermo amministrativo e per il successivo pignoramento sul veicolo «senza la normale prudenza»; infatti, secondo quanto emerso dalla sentenza, l'agente della riscossione che senza la «normale prudenza» procede al fermo e poi al pignoramento di un'auto impignorabile, destinata al trasporto di invalidi, deve risarcire il contribuente delle spese di giudizio e dei danni subiti. Questo perché, prima di tutto, il cittadino «senza alcuna colpa» ha dovuto sostenere alcuni oneri, tra cui il contributo unificato per il ricorso tributario e la parcella di un legale per il procedimento di opposizione avanti al giudice dell'esecuzione; inoltre, perché l'illegittimità del provvedimento esecutivo configura una «responsabilità aggravata dell'agente» ai sensi dell'articolo 96 c.p.c