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24/07/2017 - NIENTE IRAP PER LE NEOMAMME

Il binomio lavoro/maternità presenta ancora delle zone di incertezza che richiedono il ricorso ai giudici per dirimere questioni dubbie; proprio il diventare mamma può rappresentare, purtroppo ancora in troppi casi, un problema autentico per le lavoratrici del nostro Paese, costrette anche a ridimensionare, se non addirittura ad abbandonare, le ambizioni di fare carriera. Anche quando i problemi non sono così gravi, tuttavia, ci sono situazioni non sempre ben definite: è il caso, per esempio, di una vicenda che ha per protagonista, suo malgrado, una donna da poco divenuta madre che svolge l’attività di avvocato. L’oggetto del contendere era la richiesta, per la lavoratrice in questione, di versare l’Irap: la donna infatti si era avvalsa della collaborazione di una collega nelle prime fasi di vita del proprio figlio. Ricordiamo che l’Imposta regionale sulle attività produttive, istituita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, ha come preciso presupposto, indicato all’articolo 2, “l’esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; sulla scorta di ciò, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dall’autonoma organizzazione, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista. La Cassazione però ha affermato, per mezzo della sentenza n. 17463 del 14 luglio 2017, che è fondamentale considerare la circostanza relativa alla nascita del figlio e alle inevitabili ricadute di tale evento sull’attività lavorativa della professionista in questione; tale circostanza è assolutamente decisiva per comprendere le finalità dell’attività svolta dalla collaboratrice ai fini del giudizio circa l’occasionalità o meno della stessa. La prestazione professionale del terzo, infatti, potrebbe essere stata svolta per far fronte a una situazione eccezionale, circoscritta ad un periodo di tempo limitato e legata all’impegno richiesto nella prima fase della vita del bambino: di conseguenza, quindi, per l’avvocato madre che si è avvalsa della collaborazione di una collega per la prima fase di vita del bambino, non dovrà essere applicata l’Irap.