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26/04/2017 - SPESE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE NEL 730/2017

E’ possibile beneficiare della detrazione del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale: nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica; se il reddito complessivo non supera euro 40.000 (comprensivi del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni). Queste spese vanno indicate nel modello 730/2017 nel rigo E8/E10, con il codice 15. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti. La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (come per esempio le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari anche se non fiscalmente a carico del contribuente, e spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo ; una cooperativa di servizi; un’agenzia interinale. La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100, limite che va ripartito nel caso ci siano più soggetti che abbiano sostenuto le spese per lo stesso familiare. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante; una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso; un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.