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02/11/2026 - ESENZIONE BOLLO AUTO 2027

Il DDL di bilancio 2027 approvato lo scorso 28 ottobre prevede all'art 2 in bozza, un'ulteriore agevolazione per il bollo auto 2027 già prevista con il recente decreto n 162/2026. In particolare si rende strutturale la misura di esenzione e si amplia anche ad ulteriori soggetti.  Dal 1° gennaio 2027, le persone fisiche in possesso di determinati requisiti, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica relativamente ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dalla predetta data. Per le autovetture, l’esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW.  Nel caso sussistano più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW.  In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa, l’esenzione è riconosciuta all’autovettura la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente. Per i motocicli l’esenzione spetta invece alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura avente potenza pari o inferiore a 80 kW. Se sussistano più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW.  Nell'eventualità di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa l’esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente. Per i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che non beneficiano delle esenzioni. Qualora risultino diversi ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio precede gli altri secondo l’ordine alfanumerico crescente. La legittima fruizione di una delle esenzioni non consente che le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori comportino il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno. Con l'obiettivo di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente il gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), provvede alla fornitura agli enti impositori di tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. Con il fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizion il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati relativi ai ciclomotori e all’assicurazione dei veicoli. Le esenzioni si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, a seguito di accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.  Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. A decorrere dall'anno 2027 è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71, in favore dei nuclei familiari composti da più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW. Se nel nucleo familiare risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto con riferimento a quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza, espressa in kW, e non si applicano agli altri veicoli le esenzioni. Il contributo è riconosciuto dall’INPS e non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al fine della corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’INPS le necessarie informazioni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità per l’attribuzione del contributo nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.