27/10/2026 - CONGEDO PER MALATTIE ONCOLOGICHE
La Legge 106-2025 ha istituito un nuovo congedo e permessi retribuiti in favore dei lavoratori che affrontano malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta nel dettaglio di: un periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto. Con la circolare n. 108 datata 22 ottobre 2026 INPS ha chiarito le istruzioni sulla possibilità di coprire con contributi il periodo di congedo. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di: congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi, non retribuito con conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Nel mentre del periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, ma possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono però fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro. Al concludersi del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere. La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile. Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, in merito alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente. Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente. L'articolo 2 prevede, a decorrere dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che portino ad un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, che possono aggiungersi ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro. Inoltre è riconosciuto il diritto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia. L'indennità è erogata: nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale; nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria. L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie. Gli articoli 4 e 5 prevedono che per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Come già anticipato la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026, rende note le modalità per coprire con contributi il periodo di congedo, che altrimenti resterebbe senza copertura previdenziale. L’Istituto ha adottato un’interpretazione estensiva: l’interessato può scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria. I contributi riscattati valgono sia per il diritto a pensione sia per la misura dell’assegno. Solo i congedi fruiti dopo il 9 agosto 2025, per un massimo di 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa. Questi mesi non rientrano nei due anni di congedo per gravi motivi familiari (articolo 4, comma 2, legge 53/2000) né nel limite di tre anni di riscatto per le interruzioni del rapporto di lavoro (articolo 5, D.Lgs. 564/1996). Il periodo non deve essere già coperto da altra contribuzione, in nessuna forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei liberi professionisti e i regimi esteri. L’interessato o il suo superstite potranno chiedere il riscatto. Il rapporto di lavoro non deve essere ancora in corso: possono presentare domanda anche chi ha cessato il servizio e chi è già pensionato, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza previsti dalla Gestione previdenziale interessata. Serve la prova che il congedo sia stato concesso e fruito ai sensi della legge, ad esempio il provvedimento di concessione. In mancanza, il datore di lavoro può rilasciare una dichiarazione definita “ora per allora”, accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo al congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio. La domanda si presenta telematicamente, attraverso: il sito inps con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3; il Contact Center Multicanale; gli istituti di patronato e gli intermediari dell’Istituto. Il periodo è valutato con le regole del sistema contributivo. L’onere si calcola con il metodo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata al periodo da riscattare. L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo ha sostenuto. Per termini e modalità di pagamento valgono le regole generali dei riscatti di ciascuna Gestione.