26/10/2026 - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 2026
Con la circolare n. 8 datata 3 febbraio 2026, l'INPS ha comunicato le aliquote contributive applicabili alla Gestione Separata per l'anno 2026, confermando quelle previste per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale. La pubblicazione della circolare rende nota una disciplina frequentemente utilizzata da lavoratori dipendenti, studenti e soggetti che svolgono incarichi saltuari senza essere titolari di partita IVA. Uno degli aspetti che genera maggiori dubbi riguarda il limite dei 5.000 euro annui, spesso erroneamente considerato come l'importo massimo che è possibile percepire attraverso prestazioni occasionali. Ma tale soglia rappresenta una franchigia contributiva e non un limite massimo di reddito. Il superamento della già citata soglia comporta specifici obblighi previdenziali, senza determinare automaticamente la necessità di aprire una partita IVA. Il lavoro autonomo occasionale trova il proprio riferimento all'interno dell'articolo 2222 del Codice civile, che disciplina il contratto d'opera. Si tratta di un'attività svolta prevalentemente attraverso il proprio lavoro, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e in assenza del carattere di abitualità che contraddistingue l'esercizio di un'attività professionale. In ambito fiscale, i compensi percepiti rientrano tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67, comma 1, lettera l), del DPR 917/1986 (TUIR). La normativa non prevede un elenco tassativo delle mansioni che possono essere svolte attraverso questa tipologia di rapporto. Possono rientrarvi, per citarne alcuni, la realizzazione di un progetto grafico, una traduzione, una consulenza non riservata a professionisti abilitati oppure un servizio fotografico svolto in maniera isolata, ferme restando le eventuali discipline specifiche previste per determinate attività, ad esempio nel settore dello spettacolo. La caratteristica fondamentale non è rappresentata dalla tipologia di mansione o dall'importo percepito, ma dalle modalità con cui viene effettivamente esercitata. Stando all'articolo 25 del DPR 600/1973, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 20%, quando il committente riveste la qualifica di sostituto d'imposta. È il caso, generalmente, delle società, delle imprese e dei professionisti. Il committente trattiene il 20% del compenso lordo concordato e provvede al successivo versamento all'Erario, mentre al prestatore viene corrisposto l'importo netto. Se un soggetto svolge una prestazione occasionale per un'azienda, concordando un compenso lordo di 2.000 euro. La ritenuta d'acconto sarà pari a 400 euro, mentre il compenso netto corrisposto sarà di 1.600 euro, ipotizzando che non siano dovuti contributi previdenziali. È importante precisare che la ritenuta del 20% non rappresenta necessariamente la tassazione definitiva del reddito, ma un acconto sull'IRPEF effettivamente dovuta dal contribuente, che sarà determinata in sede di dichiarazione dei redditi. Ma, se il committente è un privato che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il compenso viene generalmente corrisposto senza applicazione della ritenuta, pur rimanendo fiscalmente rilevante. Il prestatore che non è titolare di partita IVA documenta generalmente il compenso attraverso una ricevuta per lavoro autonomo occasionale, rilasciata in occasione del pagamento. La ricevuta deve riportare i dati identificativi delle parti, la descrizione dell'attività svolta, il compenso lordo, l'eventuale ritenuta d'acconto del 20% e l'importo netto corrisposto, oltre all’eventuale imposta di bollo. Ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972, per le ricevute di importo superiore a 77,47 euro è generalmente prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro. L'imposta è ordinariamente assolta da chi emette il documento, ferma restando la possibilità di concordarne il rimborso da parte del committente. La data riportata nella marca da bollo deve essere pari o precedente a quella della ricevuta. L'articolo 44, comma 2, del DL 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, stabilisce che i lavoratori autonomi occasionali sono soggetti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi 5.000 euro. La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito come questo importo costituisce una franchigia contributiva. I contributi previdenziali sono quindi dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro e non sull'intero importo percepito. La soglia deve essere verificata considerando il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre e sommando i redditi lordi derivanti dalle diverse prestazioni occasionali, indipendentemente dal numero dei committenti. Per il 2026, la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio ha confermato le seguenti aliquote: 33,72% per i soggetti non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria; 24% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, come nel caso dei lavoratori dipendenti. L'onere contributivo è ripartito nella misura di due terzi a carico del committente e un terzo a carico del prestatore. Il committente provvede al versamento dell'intera contribuzione dovuta, trattenendo dal compenso la quota spettante al lavoratore. Quest'ultima, pur essendo deducibile dal reddito complessivo del prestatore in sede di dichiarazione dei redditi, non riduce la base imponibile sulla quale viene applicata la ritenuta d'acconto del 20%. Predniamo come esmpio un soggetto, privo di altra copertura previdenziale obbligatoria, svolga due prestazioni autonome occasionali nel corso del 2026. A marzo riceve 3.000 euro lordi da un'azienda mentre a settembre percepisce ulteriori 4.000 euro lordi da un altra azienda, con un reddito complessivo pari a 7.000 euro. Considerando la franchigia previdenziale di 5.000 euro, la quota soggetta a contribuzione INPS sarà pari a 2.000 euro. Applicando l'aliquota del 33,72%, i contributi complessivamente dovuti ammonteranno a 674,40 euro, così ripartiti: 449,60 euro a carico dell'azienda da cui ha percepito i 4.000 euro a settembre; 224,80 euro a carico del prestatore. Al momento del pagamento della seconda prestazione, l'azienda applicherà quindi una ritenuta d'acconto fiscale di 800 euro, pari al 20% dell'intero compenso lordo di 4.000 euro, e una trattenuta previdenziale di 224,80 euro. Il compenso netto corrisposto al prestatore sarà dunque pari a:€ 4.000,00 compenso lordo; €800,00 ritenuta d’acconto 20%; €224,80 ritenuta previdenziale a carico del lavoratore; € 2.975,20 euro netto a pagare. Il costo complessivo sostenuto dall'azienda con cui ha percepito i 4.000 sarà invece pari a 4.449,60 euro, considerando il compenso lordo e la quota contributiva a proprio carico. Nella stessa situazione, qualora il soggetto fosse già assicurato presso un'altra gestione previdenziale obbligatoria, troverebbe applicazione l'aliquota del 24% al posto del 33,72%, con lo stesso meccanismo di ripartizione tra committente e lavoratore. La circolare INPS n. 8/2026 conferma le aliquote contributive applicabili al lavoro autonomo occasionale, senza introdurre modifiche sostanziali alla disciplina. Restano così invariati alcuni principi fondamentali: la ritenuta d'acconto del 20% sui compensi corrisposti dai sostituti d'imposta, l'assenza di un limite economico fisso per singolo committente e la franchigia contributiva di 5.000 euro annui. Il superamento di quest'ultima soglia non determina automaticamente l'obbligo di apertura della partita IVA, ma comporta l'assoggettamento alla Gestione Separata INPS della sola quota eccedente