20/10/2026 - CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE DI DETENUTI
Le imprese che assumono soggetti detenuti o internati possono fare affidamento su un credito d'imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia e utilizzabile in compensazione con il modello F24. Per il credito d'imposta relativo all'anno 2027 l'istanza deve essere presentata non oltre il 31 ottobre 2026. L'appena citata data cade di sabato, è per tale motivo prudente depositare l'istanza entro venerdì 30 ottobre. Il credito d'imposta spetta alle imprese che assumono: detenuti o internati impiegati all'interno degli istituti penitenziari; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 354/1975; detenuti o internati in regime di semilibertà. Per usufruire servono tre condizioni. L'impresa deve stipulare una convenzione con la direzione dell'istituto penitenziario. Deve assumere i lavoratori con contratto di lavoro subordinato per almeno 30 giorni. Deve infine riconoscere loro una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi. La convenzione, regolata dall'art. 47 del d.P.R. 230/2000, regola tra l'altro l'uso gratuito di locali e attrezzature, il riaddebito all'impresa delle spese sostenute dall'istituto, la manutenzione, la retribuzione, l'assicurazione e la responsabilità civile, i poteri di ispezione del personale penitenziario, la durata e la risoluzione del rapporto. Il credito spetta per ogni lavoratore assunto, entro il limite del costo sostenuto: sono 520 euro per detenuti o internati impiegati all'interno dell'istituto o all'esterno ex art. 21 ord. penit; sono invece 300 euro per detenuti o internati semiliberi. Per i contratti part-time l'importo si riduce in proporzione alle ore lavorate. Il beneficio continua anche dopo la fine della detenzione, purché il rapporto di lavoro sia iniziato durante la restrizione. La durata è di 18 mesi per chi ha fruito di semilibertà o lavoro esterno e di 24 mesi negli altri casi. Il credito spetta anche alle imprese che svolgono attività formativa a favore di detenuti o internati. La condizione è che alla formazione segua nele breve un'assunzione di durata almeno tripla rispetto al periodo formativo agevolato. Sono escluse le imprese che hanno stipulato con gli enti locali convenzioni aventi a oggetto attività di formazione. Il credito va richiesto ogni anno, indicando l'importo complessivo che si intende utilizzare nell'anno successivo. Nella somma vanno compresi anche il periodo post-detentivo e quello dedicato alla formazione. Con circolare del dipartimento amministrazione penitenziaria (DAP) del 5.marzo 2026 è stato specificato anche ulteriormente che: Il termine del 31 ottobre è ordinatorio e non l’unica finestra utile: istanze tardive e integrative potranno essere presentate alla direzione dell’istituto entro il 15 maggio dell’anno di riferimento, inoltrate dal Provveditorato al DAP entro il 31 maggio e autorizzate entro il 30 giugno, nei limiti dei fondi residui; se le richieste superano le risorse stanziate, i crediti autorizzati vengono ridotti in misura proporzionale; per i rapporti avviati o interrotti nel corso del mese il credito è commisurato ai giorni lavorati, sempre dopo il superamento dei 30 giorni minimi di contratto; la richiesta convenzione deve poi contenere indicazioni specifiche (numero e tipologia dei detenuti, contratto e retribuzione, eventuale formazione, obblighi dell’impresa) e va distinta da quella ex art. 47 d.P.R. 230/2000, richiesta solo in caso di comodato gratuito di locali o attrezzature e soggetta a condizioni aggiuntive come l’esclusione del rinnovo tacito e la clausola risolutiva ex art. 1454 c.c; il beneficio post-detentivo presuppone che il rapporto sia iniziato durante la detenzione e prosegua senza interruzioni, con decorrenza dalla data di uscita dall’istituto; per concludere è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio, con comunicazioni delle imprese al 30 aprile e al 31 dicembre, verifica da parte di direzioni e provveditorati e prospetti di ratifica da trasmettere al DAP. Se si dovesse presentare l'inadempienze è prevista la revoca, totale o parziale, del credito e l’eventuale recupero degli importi indebitamente compensati, con interessi e sanzioni. Il credito si può compensare solo dopo essere effettivamente maturato, cioè una volta effettuate le assunzioni. L'utilizzo avviene esclusivamente in compensazione con modello F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline. Il credito va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Inoltre è cumulabile con altri benefici riconosciuti sugli stessi costi. Il totale delle agevolazioni non può però superare il costo sostenuto per il lavoratore assunto.