13/10/2026 - CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Le lavoratrici inserite all'interno di un apposito percorso di protezione per violenza di genere hanno diritto a un congedo indennizzato che non superi i tre mesi, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 65/2016. Dal 1° aprile 2019, come fatto notare dalla circolare n. 3/2019, la domanda si presenta esclusivamente in via telematica. Con il messaggio INPS n. 3147 datato 5 ottobre 2026 è stato recentemente specificato come avviene automaticamente il calcolo e il pagamento diretto dell'indennità. Inoltre sono state chiarite le istruzioni in materia di trattamento fiscale delle somme pagate dall'Istituto. Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti che hanno un contratto a tempo determinato o indeterminato e alle lavoratrici autonome. Rientrano tra i soggetti cui spetta anche le operaie agricole, le lavoratrici stagionali, quelle dello spettacolo e le collaboratrici domestiche. La lavoratrice deve soddisfare questi due requisiti: essere titolare di un rapporto di lavoro in corso con obbligo effettivo di prestare l'attività; essere inserita in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza, da un Centro antiviolenza o da una Casa Rifugio. Come già in precedenza detto la durata massima è di tre mesi, pari a 90 giornate di prevista attività lavorativa. Non si contano i festivi, i periodi di sospensione dell'attività o di aspettativa e i giorni successivi alla cessazione del rapporto. Il congedo deve essere utilizzato entro tre anni dall'inizio del percorso di protezione certificato. Si può fruire a giornate intere o a ore. Il congedo deve equivalere al 100% dell'ultima retribuzione. Il periodo di congedo vale per l'anzianità di servizio e per la maturazione di ferie, tredicesima e TFR. La domanda deve essere presentata all'INPS solamente in via telematica, attraverso uno di questi canali: servizio online sul sito dell'Istituto, Contact Center, oppure tramite patronati, attraverso i loro servizi telematici. Allo scadere della compilazione il sistema rilascia una ricevuta con il numero di protocollo. Alla domanda si possono allegare i documenti necessari. La domanda telematica non viene trasmessa al datore di lavoro. La lavoratrice deve quindi avvisare direttamente il datore o il committente almeni sette giorni prima, salvo oggettiva impossibilità. Nella comunicazione devono essere indicate le date di inizio e di fine del congedo e deve essere consegnata la certificazione del percorso di protezione. Resta a carico della lavoratrice anche la giustificazione delle assenze secondo i tempi e le modalità previsti dal contratto collettivo applicato. Per la generalità delle dipendenti del settore privato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga, che poi la recupera a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Per alcune categorie, invece, paga direttamente l'INPS, queste sono: operaie agricole; lavoratrici stagionali; lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione; collaboratrici domestiche; lavoratrici autonome, ad eccezione delle iscritte alla Gestione Separata. Le sedi INPS possono calcolare e liquidare queste indennità in modo informatizzato. La procedura gestisce anche eventuali indebiti e riaccrediti. Le domande già definite manualmente restano gestite con la funzione dedicata alle pratiche pregresse.