12/10/2026 - ASSEGNI D'INCLUSIONE, I QUESTIONARI
Alcuni dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione (ADI) saranno chiamati a rispondere a un questionario per valutare gli effetti concreti della misura sulle loro condizioni di vita. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 633 del 23 settembre 2026 (doc. web n. 10304940), ha espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che approva il questionario, le regole di sicurezza della rilevazione e l'informativa per gli intervistati. L'indagine avviene nel seguente modo: si confronta la situazione dei beneficiari con quella che si sarebbe verificata senza il sostegno, per capire quali risultati siano davvero attribuibili all'ADI. L’Assegnp d'inclusione è stato introdotto dall’art. 1 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, il quale all’art. 11 affida al Ministero del lavoro il controllo e la valutazione dell’efficacia della misura. Il D.M. datato 13 dicembre 2023, n. 154, all’art. 11, comma 5, prevede che i questionari siano somministrati a campione, verso una platea che non superi l 5% dei nuclei beneficiari e che il loro contenuto sia approvato con decreto ministeriale, sentito il Garante. Stando a quanto riportato dal Ministero, la struttura del questionario discende dal progetto di ricerca e dalle ipotesi di impatto elaborate per l’ADI. Ogni gruppo di domande è collegato a un indicatore e serve a misurare gli effetti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa in specifiche aree: benessere economico del nucleo; condizioni di vita e situazione abitativa; benessere psicologico; salute; reti sociali e relazioni; occupabilità e competenze degli adulti; sviluppo dei minori e genitorialità positiva. Per costruire gli indicatori sono stati preferiti strumenti già utilizzati in indagini nazionali e internazionali, adattati alle caratteristiche della popolazione intervistata. La scelta di misure consolidate consente di confrontare i risultati con diverse rilevazioni. Vista la natura di alcune informazioni, come riguardanti salute e benessere psicologico, il Garante ha chiesto che la proporzionalità dei dati raccolti rispetto agli obiettivi dell’indagine sia dimostrata, se necessario, nella valutazione d’impatto prevista dall’art. 35 del GDPR, che dovrà precedere l’avvio del trattamento. I nuclei intervistati sono selezionati secondo i criteri del progetto di ricerca aggiornato con decreto direttoriale del 12 dicembre 2023. La rilevazione è di competenza dell’Ufficio di statistica del Ministero, mentre il servizio di indagine sul campo è stato affidato tramite gara europea, aggiudicata con decreto direttoriale 22 dicembre 2025, n. 425. Agli intervistati viene consegnata un’informativa privacy, rivista su indicazione del Garante e nella quale sono state chiarite le basi giuridiche e i soggetti coinvolti. Non è presente il diritto di opposizione, non esercitabile quando il trattamento serve a un compito di interesse pubblico, e anche il riferimento alla revoca del consenso, che non è la base del trattamento. Nella prima fase le risposte non possono essere incrociate con altre banche dati. Il collegamento con le informazioni in possesso di INPS, regioni, enti locali e altre amministrazioni sarà regolato successivamente con un apposito decreto, anch’esso sottoposto al Garante, che fisserà tipologie di dati, modalità di pseudonimizzazione e tempi di conservazione. Anche l’analisi dei risultati è rinviata a quel momento. Le altre strutture del Ministero riceveranno dall’Ufficio di statistica solo dati anonimizzati.