08/10/2026 - CONTRIBUTI COLF E BADANTI, VERSAMENTI IN SCADENZA
Si avvicina la scadenza per i termini inerenti il versamento della terza rata dei contributi per colf, badanti baby sitter, collocati con contratto di lavoro domestico, relativi al 2026. Con la circolare n. 9 datata 3 febbraio 2026, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%. Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico già citati in precedenza (colf, badanti, baby sitter) per il periodo compreso dall'1 gennaio al 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all'applicazione del contributo addizionale NASpI. La prima novità è l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla relativa rivalutazione. Restano così confermati: gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente; la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF; l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro. La circolare richiama anche la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, facendo notare che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga. I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). È determinante controllare al meglio la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole. Quest anno le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente. Qualora il giorno 10 sia sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall'Istituto (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro. La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente all'interno del Portale INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS. Nel caso di cessazione del rapporto, se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.