06/10/2026 - REDDITO DI LIBERTA' 2026
La Legge di bilancio 2026, è intervenuta anche sul Fondo per le politiche inerenti ai diritti e alle pari opportunità, rafforzando in questi modo la dotazione per sostenere in modo strutturale le politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Le due norme operano su direttrici concomitanti. Oltre il potenziamento complessivo delle risorse destinate al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica anche il rafforzamento finanziario del Reddito di libertà, misura economica a sostegno dell'autonomia delle vittime. L'INPS informa che sono in arrivo ulteriori risorse per la copertura di tutte le domande 2026 ammissibili. L’articolo 54 prevede un innalzamento stabile della dotazione del Fondo di 10 milioni di euro annui a partire dal 2026 con l'obiettivo di potenziare i centri antiviolenza e delle case rifugio, e di conseguenza il rafforzamento della rete dei servizi territoriali dedicati all’assistenza delle vittime e dei loro figli. Il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 19, comma 3, del D.L. 223/2006, rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento delle politiche antiviolenza. Ogni anno una quota significativa viene ripartita tra le Regioni tramite decreto ministeriale. L’ultimo provvedimento (datato 28 novembre 2024) ha messo a disposizione: 40 milioni di euro al potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle vittime (20 milioni ai centri antiviolenza e 20 milioni alle case rifugio); 6 milioni per progetti specifici del Piano strategico nazionale, tra cui iniziative di reinserimento lavorativo, sostegno abitativo e percorsi di autonomia; 9 milioni per interventi regionali volti all’empowerment femminile e alla prevenzione della violenza economica e delle molestie sul lavoro, in coerenza con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Altri interventi recenti e degni di nota sul Fondo includono l’aumento, disposto dalla legge di bilancio 2025, di 3 milioni annui per iniziative di orientamento e formazione al lavoro delle vittime, e di 1 milione annuo destinato al reddito di libertà. Sono inoltre state previste risorse dedicate alla realizzazione di nuovi centri antiviolenza (5 milioni) e all’acquisto o realizzazione di immobili da adibire a case rifugio (20 milioni). L’articolo 55 introduce anche se in misura minima, un incremento del Fondo per finanziare il reddito di libertà, pari a: 0,5 milioni di euro per il 2026; 4 milioni di euro annui a partire dal 2027. Il reddito di libertà, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. 34/2020, è una misura di sostegno economico rivolta alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità e povertà. Similmente alle risorse citate per l’articolo 54, anche quelle destinate al reddito di libertà rientrano nella gestione complessiva del Fondo per le pari opportunità, che nel 2024 ha raggiunto una dotazione complessiva di circa 136 milioni di euro. Ci sono state diverse proposte emendative avanzate dai vari gruppi di minoranza su i già citati articoli della legge di governativa, che chiedevano un ulteriore rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Si chiedeva inoltre di introdurre: la formazione obbligatoria dei magistrati sulla violenza di genere e sulla Convenzione di Istanbul, con uno stanziamento di 200.000 euro annui; finanziamenti per i percorsi trattamentali dei condannati per reati di violenza (4 milioni annui); Ulteriori fondi vengono previsti per orfani di femminicidio e per il Fondo vittime di reati violenti. Oltre a questo, un nuovo articolo 54-bis chiede stanzierebbe 20 milioni annui (2026-2028) per sostenere l’apertura di asili familiari (Tagesmutter). Altri emendamenti ancora prevedevano: ISEE azzerato per 12 mesi per le vittime,; 20 milioni per formazione specialistica dei professionisti; fondi per braccialetti elettronici; un nuovo Fondo per contrastare i reati digitali di diffusione illecita di contenuti a sfondo sessuale. Con il messaggio 3110 del 2.10.2026 l'INPS informa che il Dipartimento per le pari opportunità, tramite le risultanze istruttorie e i dati trasmessi sulla misura ha rilevato, per alcune Regioni, situazioni di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto al fabbisogno derivante dalle domande risultate ammissibili. Per tale motivo con il decreto 5 agosto 2026, il citato Dipartimento ha disposto il trasferimento straordinario all’INPS di ulteriori risorse, pari a 3,9 milioni di euro. Le risorse aggiuntive sono state ripartite tra le Regioni, secondo i parametri previsti e sono ripostati nella tabella allegata al decreto. Le risorse trasferite sono quindi utilizzate per l’accoglimento delle domande relative all’annualità 2026 che risultano ammissibili e che non avevano la copertura finanziaria nell’ambito delle risorse precedentemente disponibili. Dopo la disponibilità delle nuove risorse statali, le risorse regionali già trasferite dalle Regioni e non ancora utilizzate concorrono all’accoglimento delle domande solo dopo l’esaurimento dei fondi statali disponibili.