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05/10/2026 - ASSEGNO SOCIALE

L'Assegno sociale è una prestazione economica orienta verso chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale). L'importo è adeguato ogni anno attraverso decreto del Ministero del lavoro. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che: abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati. Possono richiederlo inoltre i: cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari; cittadini della Repubblica di San Marino; cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. Ancora, che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni. Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda. La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge, attualmente fissato al 67° anno di età. L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.  L'importo dell'Assegno sociale INPS per il 2026 è pari a 546,24 euro al mese per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.101,12 euro e spettta in misura piena  in presenza di zero redditi, oppure, in misura ridotta  in caso di redditi inferiori alle soglie limite, coprendo la differenza rispetto all'importo massimo. I Limiti di reddito annuo per il 2026 sono: 7.101,12 euro per  richiedente non coniugato, 14.202,24 euro (cumulando i redditi della coppia) per  richiedente coniugato. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge oltre a stabilire il limite reddituale,  impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED. La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale. Come già citato in precedenza, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022. A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza. Con la  Circolare 131 2022 è stato inoltre chiarito che per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, ammenochè l'appena citata interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero. Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. Il requisito è autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune. Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.  Dopo le sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica, l'INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS. I requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni  all'assegno sociale sono i seguenti: età inferiore a 75 anni, è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità; età pari o superiore a 75 anni, è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità. La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti. La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico. L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Questo incremento è soggetto a perequazione. Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente. Sono esclusi i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione; il reddito delle pensioni di guerra; l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni; l’indennità di accompagnamento; l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000; i trattamenti di famiglia; eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità. L’INPS, con il Messaggio interno  n. 3056 del 30 settembre 2026, ha chiarito che l’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal D.L. n. 48/2023,  non è rilevante ne calcolo del  reddito per l’Assegno sociale, in quanto  l’Assegno sociale viene già computato  nella  determinazione dell’ADI e concorre alla riduzione dell’importo di quest’ultimo.