28/09/2026 - AUTO PRIVATA PER LAVORO E RIMBORSO CHILOMETRICO AL LAVORATORE
Quando il lavoratore usa il proprio veicolo per spostamenti connessi all'attività lavorativa, il diritto al rimborso delle spese dipende da quanto previsto dal contratto collettivo e dal contratto individuale. Un tema veramente delicato riguarda la distinzione tra il tragitto casa-lavoro, che resta a carico del dipendente, e gli spostamenti effettuati per esigenze organizzative dell'azienda. Con l'ordinanza n. 24114 datata 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito come deve essere individuata la sede di lavoro quando il contratto individuale la riferisce a un intero territorio comunale e quali conseguenze ne derivino ai fini del rimborso chilometrico previsto dal CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. La vicenda è incentrata su un addetto alla raccolta dei rifiuti assunto da una società affidataria del servizio di igiene ambientale per conto di un Comune calabrese. Il suo contratto individuale stabiliva che la sede di lavoro fosse, a tutti gli effetti. Ogni giorno, però, il dipendente doveva recarsi con la propria auto presso la sede aziendale situata nel vicino Comune, dove si svolgeva l'appello giornaliero e dove era custodito l'automezzo aziendale da utilizzare per il servizio di raccolta, per poi tornare a operare nel territorio di competenza. Il lavoratore aveva quindi chiesto il rimborso delle spese sostenute per gli appena citati spostamenti. Il Tribunale aveva respinto la domanda, invece la Corte d'Appello l'aveva accolta, riconoscendo un credito di circa 2.600 euro oltre rivalutazione e interessi. Stando ai giudici di secondo grado, i tragitti verso il deposito costituivano spostamenti temporanei fuori dalla sede di lavoro prevista ed erano del tutto funzionali alle esigenze aziendali, per tale motivo le relative spese dovevano quindi gravare sul datore di lavoro. La società ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto per tre ragioni di seguito elencate: il posto di lavoro doveva essere identificato con il luogo scelto dall'azienda per l'appello giornaliero, secondo la definizione contenuta nell'art. 17, comma 11, del CCNL in materia di orario di lavoro; l'attività di raccolta rifiuti è per sua natura itinerante; per concludere, l'azienda non aveva mai autorizzato espressamente l'uso dell'auto privata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del lavoratore al rimborso. Innanzitutto, i giudici hanno valorizzato la clausola del contratto individuale. Il riferimento all'intero territorio comunale, senza ulteriori specificazioni e con la formula "a tutti gli effetti", configura una vera delimitazione territoriale della sede di lavoro. Questa espressione è peraltro coerente con l'art. 4, comma 4, lett. e), del CCNL, secondo cui la lettera di assunzione deve indicare la sede di lavoro di riferimento del dipendente. La Corte ha poi esaminato la norma su cui si fonda la pretesa, cioè l'art. 37, del CCNL. La disposizione riconosce al dipendente che utilizza la propria autovettura per ragioni di servizio a un rimborso parametrato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, a patto che l'uso sia stato autorizzato dall'azienda o avvenga su sua richiesta. Tale norma non fa alcun riferimento alla sede o al posto di lavoro e non richiede forme particolari né per l'autorizzazione né per la richiesta aziendale. Quanto alla definizione di posto di lavoro invocata dalla società, la Cassazione ha escluso che possa avere valore generale. La regola dell'art. 17, comma 11, riguarda soltanto il calcolo dell'orario di lavoro effettivo per il personale chiamato a operare in più Comuni, ipotesi peraltro non riscontrata nel caso sotto esame. A conferma di questa lettura, i giudici hanno applicato il criterio dell'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali previsto dall'art. 1363 c.c., notando come lo stesso CCNL utilizza nozioni diverse a seconda della materia regolata, la sede abituale di lavoro per le trasferte, la sede situata in località diversa per i trasferimenti, i luoghi stabiliti dall'azienda per il telelavoro. L'accertamento della Corte d'Appello, secondo cui le ragioni di servizio consistevano nella necessità di raggiungere il deposito fuori Comune per ritirare il mezzo aziendale, rappresenta un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'argomento della natura itinerante del servizio è stato ritenuto generico e scollegato dalla specifica disciplina del rimborso. Infine, è stata respinta anche la censura relativa alla motivazione apparente. I giudici di merito avevano spiegato in modo adeguato perché l'autorizzazione aziendale dovesse ritenersi tacita. Il dipendente aveva usato l'auto ogni giorno per un lungo periodo senza alcuna contestazione, e la prassi instaurata dimostrava che era l'azienda stessa a richiedere lo spostamento verso il deposito. Ancora, la società non aveva segnalato alcuna alternativa concretamente praticabile e compatibile con l'orario di lavoro. La società ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio.