24/09/2026 - DISSERVIZI TELEFONICI, RISARCIMENTI PER I PROFESSIONISTI
Un'interruzione prolungata dei servizi di telefonia e internet può creare conseguenze ben più gravi di un semplice disagio, specialmente quando le utenze servono per lo svolgimento di un'attività professionale. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21998/2026 della Sezione Terza civile pronunciandosi sul ricorso di un avvocato le cui richieste di risarcimento erano state accolte solo in parte nei primi due gradi di giudizio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso su tutti e tre i motivi sollevati, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un ulteriore esame condotto secondo i principi indicati. Il professionista aveva stipulato con un gestore un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati destinati all'attività lavorativa. Durante il rapporto, il gestore aveva sospeso improvvisamente e senza preavviso tali servizi, determinando una prolungata indisponibilità delle utenze. Il soggetto in questione aveva quindi citato in giudizio il gestore, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente al danno emergente, ovveroalle spese direttamente sostenute per via del guasto, respingendo alllo stesso tempo le richieste relative al lucro cessante, alla perdita di occasione e al danno non patrimoniale. La Corte d'Appello aveva confermato integralmente l'appena citata decisione. Il professionista aveva quindi proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi: l'applicazione d'ufficio del concorso di colpa senza un previo contraddittorio tra le parti; l'erronea esclusione della perdita di chance nonostante la comprovata interruzione dei servizi; l'erronea esclusione del danno non patrimoniale, ritenuto invece configurabile alla luce del ruolo che le comunicazioni digitali rivestono nell'attività professionale contemporanea. La Cassazione ha accolto tutti e 3 motivi. Iniziando dal primo, i giudici hanno chiarito che il concorso di colpa del danneggiato, disciplinato dall'art. 1227 c.c., costituisce un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Questo potere, però, non è illimitato: presuppone che i fatti da cui desumere la condotta colposa siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti, e impone comunque il rispetto del contraddittorio quando la questione non sia già stata oggetto di dibattito processuale, così da evitare decisioni che potremmo definire a sorpresa. Nel caso sotto esame, la Corte d'Appello aveva escluso il lucro cessante sulla base di circostanze non specificamente allegate dalla controparte e senza attivare il confronto tra le parti, da ciò la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo, la perdita di occasioni, la Cassazione ha ribadito che tale voce di danno non richiede la prova certa che un determinato risultato economico si sarebbe verificato, ma unicamente la dimostrazione di una possibilità vera, concreta e apprezzabile di conseguirlo, anche a mezzo di presunzioni o valutazioni probabilistiche, con liquidazione rimessa a criteri equitativi. Per tale motivo la Corte territoriale aveva errato nel pretendere una prova certa della perdita di clientela, confondendo così la perdita di chance con il lucro cessante, cioè con la mancata realizzazione di un risultato già acquisito. Sul terzo motivo, inerente al danno non patrimoniale, la Cassazione ha precisato che l'impossibilità di utilizzare telefono e internet non comporta automaticamente un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. Occorre quindi ,verificare, caso per caso, se la durata e le modalità dell'inadempimento abbiano inciso concretamente su diritti della persona di rilievo costituzionale, quali la libertà di comunicazione e il libero esercizio dell'attività professionale. Nel dettaglio, avendo escluso a priori tale possibilità, la Corte d'Appello aveva applicato in modo eccessivamente restrittivo la disciplina in materia, per cui la sentenza viene cassata.