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21/09/2026 - ACCISE SUL GASOLIO

Il decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026, recante che reca disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, interviene nuovamente sulla disciplina delle accise sui prodotti energetici, proseguendo il percorso di misure temporanee adottate nel corso del 2026 per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti. Il provvedimento ridetermina l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante in 572,90 euro per 1.000 litri dal 18 al 25 settembre 2026 e in 622,90 euro per 1.000 litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. La prima aliquota è prevista anche per determinati gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idro-trattamento e per il biodiesel immessi in consumo tal quali, alle condizioni stabilite dal decreto. L'intervento si instaura nel più ampio meccanismo delle cosiddette accise mobili, utilizzato dal legislatore per modulare il prelievo sui carburanti in presenza di diverse condizioni di prezzo. Il fine è trasferire, al consumatore il beneficio derivante dall'incremento delle entrate IVA connesso all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, tramite una riduzione dell'accisa. La particolarità dell'appena citato meccanismo emerge, tuttavia, soprattutto osservando il funzionamento dell'accisa e il momento in cui l'imposta viene determinata. L'accisa sui prodotti energetici è un'imposta indiretta che grava, su benzina, gasolio e GPL. Il sistema delle accise si basa sul principio secondo cui la produzione, la trasformazione, la detenzione e la movimentazione dei prodotti possono avvenire, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, in regime sospensivo. Il regime sospensivo non costituisce un'esenzione dall'imposta, ma bensì un differimento della sua esigibilità. In questa fase,  l'accisa non è ancora dovuta: il prodotto può essere fabbricato, detenuto e movimentato senza il pagamento dell'imposta fino al verificarsi del presupposto che determina l'immissione in consumo. È proprio l'ultimo citato il momento fiscalmente rilevante. Con l'immissione in consumo, infatti, nasce l'obbligazione tributaria e l'accisa viene determinata sulla quantità di prodotto applicando l'aliquota vigente in quella data. Il sistema consente così di tenere distinti il momento della produzione o della detenzione fisica del prodotto da quello nel quale si realizza il presupposto impositivo. Un prodotto può, essere fabbricato e successivamente detenuto per un determinato periodo in un deposito fiscale senza che l'accisa sia stata ancora assolta. L'estrazione dal regime sospensivo e la conseguente immissione in consumo determinano invece l'esigibilità dell'imposta. Il principio assume notevole rilevanza quando l'aliquota viene modificata più volte in un periodo ristretto. Un quantitativo di gasolio immesso in consumo prima della variazione avrà infatti scontato l'aliquota allora vigente; un quantitativo immesso in consumo successivamente sarà invece assoggettato alla nuova aliquota. La seguente modifica dell'aliquota non determina, in via generale, una riliquidazione dell'accisa già assolta sul prodotto precedentemente immesso in consumo. È proprio adesso che si manifesta l'effetto più interessante delle accise mobili, ovvero, la riduzione dell'aliquota opera immediatamente per le nuove immissioni in consumo, ma non cancella il diverso carico fiscale già incorporato nei prodotti immessi in consumo prima della riduzione. Il prodotto,  continua a circolare nella filiera. Un quantitativo di gasolio che ha scontato un'accisa maggiore può essere ancora presente nei depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione quando entra in vigore la nuova aliquota. Si determina così l'effetto  definito a onda lunga: la modifica normativa è immediata, ma la sua piena manifestazione economica può richiedere tempo, perché la filiera deve progressivamente smaltire le giacenze precedentemente immesse in consumo. Per gli operatori questo comporta la necessità di gestire con particolare attenzione giacenze, costi e sistema dei prezzi, distinguendo i quantitativi in funzione dell'effettiva aliquota assolta. Occorre verificare il momento in cui ciascun quantitativo è stato immesso in consumo e, conseguentemente, l'accisa effettivamente assolta.  La questione diventa di notevole rilievo anche sotto il profilo commerciale, poiché l'accisa costituisce una componente del costo del carburante e il relativo onere viene trasferito lungo la filiera fino al consumatore finale. L'operatore deve per tale motivo tenere conto dell'effettivo carico fiscale sostenuto nella determinazione del prezzo e nella relativa rivalsa economica. Nel caso del DL n. 162/2026, il passaggio da 622,90 a 572,90 euro per 1.000 litri determina una riduzione di 50 euro per 1.000 litri, pari a 5 centesimi per litro, al netto degli effetti dell'IVA. Questa potrebbe non essere immediatamente percepibile dal consumatore, poiché nei primi giorni di applicazione della nuova aliquota i distributori potrebbero commercializzare carburante già acquistato e immesso in consumo quando era applicabile l'aliquota maggiore. Solo con il progressivo rinnovo delle scorte il minor carico fiscale potrà riflettersi sui nuovi quantitativi. Ne deriva, di conseguenza, una possibile asimmetria temporale tra la riduzione dell'accisa e la riduzione del prezzo finale. Il fenomeno è ancora più evidente quando la misura ha una durata per nulla lunga. Se la riduzione dell'aliquota opera soltanto per alcuni giorni, il periodo nel quale i nuovi quantitativi beneficiano effettivamente del minor prelievo può essere limitato, mentre le scorte precedentemente gravate da una maggiore accisa possono continuare a essere vendute. Per il consumatore finale diventa quindi difficile individuare una corrispondenza immediata tra la misura normativa e il prezzo praticato al distributore: la riduzione dell'accisa è certa sul piano fiscale per le nuove immissioni in consumo, ma la sua trasmissione al prezzo dipende anche dalla rotazione delle giacenze e dalle altre componenti del prezzo del carburante. La reiterazione di interventi temporanei sulle accise pone, per concludere, una questione anche sotto il profilo dei costi per la finanza pubblica e della complessità gestionale per gli operatori. La riduzione dell'accisa comporta una minore entrata per l'Erario, che deve trovare copertura nell'ambito delle disposizioni finanziarie del decreto. Contemporaneamente, ogni variazione dell'aliquota richiede agli operatori l'adeguamento dei sistemi di contabilizzazione, delle procedure interne e dei meccanismi di determinazione dei prezzi. Il DL n. 162/2026 fà notare come una misura temporalmente circoscritta possa produrre effetti più ampi rispetto alla sua durata formale. La variazione dell'aliquota interviene sul prelievo relativo alle nuove immissioni in consumo, ma il diverso carico fiscale già assolto sui prodotti presenti nella filiera continua a incidere sulla loro valorizzazione e sulla formazione del prezzo. Le accise mobili rappresentano per tale motivo uno strumento di intervento rapido sul prelievo fiscale, ma la loro efficacia economica non è necessariamente altrettanto immediata. La presenza di prodotti già immessi in consumo e gravati da un'accisa maggiore può infatti attenuare, almeno nel breve periodo, la percezione del beneficio da parte del consumatore finale, mentre gli operatori hanno il compito di gestire con precisione il diverso carico fiscale incorporato nei prodotti e la relativa rivalsa.