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17/09/2026 - LE NUOVE REGOLE UE PER LAVORO FORZATO

Con la comunicazione pubblicata in data 3 settembre 2026 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C/2026/4637), la Commissione europea ha adottato le linee guida applicative del regolamento sul lavoro forzato. Il testo non ha valore giuridico autonomo, l'interpretazione vincolante resta competenza della Corte di giustizia, ma comunque fornisce alle autorità competenti, alle dogane e agli operatori economici quelli che sono i criteri concreti per applicare un divieto che entrerà in vigore dal 14 dicembre 2027. Le linee guida fanno riferimento al regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il quale vieta di immettere, mettere a disposizione o esportare dal mercato unico beni ottenuti anche solo in parte con lavoro forzato, in qualunque fase (estrazione, produzione o trasformazione). Non si tratta di un divieto generale verso determinati Paesi, settori o imprese, ma bensì di una misura mirata al singolo prodotto, inclusi componenti e semilavorati, a prescindere da origine, settore e tipologia. La nozione di lavoro forzato  è contenuta nella convenzione OIL n. 29:  si tratta del lavoro estorto sotto minaccia o senza consenso spontaneo, comprensivo del lavoro minorile forzato, e nella convenzione OIL n. 105 per il lavoro imposto dalle autorità statali.  Il modello tracciato dalle  linee guida si mette a punto in tre diverse fasi, affidate alle autorità, di seguito elencate: valutazione iniziale del rischio; eventuale indagine formale e, in caso di esito positivo; decisione di divieto con le connesse misure di esecuzione.  Nella selezione dei casi le autorità dovranno seguire un approccio basato sul rischio, considerando gravità ed entità del fenomeno (incluso quello di matrice statale), i volumi di prodotto coinvolti e l'incidenza della componente sospetta, valutata non solo in termini fisici ma anche funzionali ed economici. Tra gli indicatori rilevanti figurano: l'assegnazione coattiva del lavoro; la limitazione della libertà personale; le minacce di sanzioni; la sorveglianza; la coercizione psicologica. Nella fase preliminare gli operatori  avranno 30 giorni lavorativi per fornire informazioni sulle misure adottate per prevenire o rimediare al rischio. L'autorità  deve si esprimersi di norma nei successivi 30 giorni, stabilendo se sussista un sospetto fondato su base oggettiva e verificabile, mentre l'indagine formale si conclude indicativamente non oltre nove mesi. Per le filiere extra-UE, l'interlocutore principale resta l'importatore unionale, anche quando il rischio è localizzato presso un fornitore indiretto. L'aspetto di maggior rilievo per le imprese importatirici riguarda il ruolo della due diligence (processo di investigazione, analisi e verifica dei dati), che le linee guida valorizzano non solo come misura preventiva ma come strumento di prova. Saranno determinanti: la mappatura effettiva della filiera, la tracciabilità delle materie prime, le clausole contrattuali,  i meccanismi di reclamo e gli audit indipendenti. Tutto da documentare con elementi concreti (fatture, documenti di trasporto, dati produttivi, identificativi del prodotto come modello, lotto o passaporto digitale). In caso di violazione accertata, l'autorità dovrà vietare l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione del prodotto, disponendone il ritiro dal mercato e, di regola, lo smaltimento.  Per gli importatori e gli operatori esposti a filiere internazionali che intendano  prepararsi al 14 dicembre 2027 significherà  costruire una tracciabilità effettiva, non solo dichiarativa, capace di collegare prodotto, fornitore, impianto e misure adottate.