16/09/2026 - SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN ZONE SVANTAGGIATE
Con l'ordinanza n. 24.944 datata 2 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha precisato l'interpretazione della norma sugli sgravi contributivi ai terreni agricoli in zone montane o svantaggiate. Il beneficio spetta solo qualora i dipendenti svolgono concretamente la loro attività in quelle aree, e non semplicemente perché l'azienda ha lì la propria sede legale o operativa. Il caso riguardava una società attiva all'interno del settore del giardinaggio e della manutenzione del verde pubblico, priva di terreni propri, a questa l'INPS aveva contestato un debito contributivo di oltre 160mila euro. Stando all'impresa, per accedere alla riduzione dei contributi sarebbe bastato che i dipendenti fossero assunti da un'azienda con sede in zona montana o svantaggiata, a prescindere da dove poi venisse effettivamente svolto il lavoro. Una lettura, questa, che avrebbe di fatto parificato il termine "occupati" a "assunti". La Cassazione ha respinto questa impostazione, confermando come la normativa richieda un legame effettivo tra la prestazione lavorativa e il territorio agevolato. Non conta, quindi, dove l'azienda ha la sede, ma bensì dove i dipendenti svolgono le proprie mansioni: solo in questo modo si realizza il fine della norma, che è quello di sostenere l'occupazione e ridurre il costo del lavoro proprio nelle zone dove le condizioni geografiche e produttive rendono più difficile fare impresa. Altrimenti, sarebbe sufficiente aprire una sede in un'area svantaggiata e lavorare altrove per ottenere lo sconto contributivo, snaturando totalmente la finalità della misura. La Corte ha inoltre reso noto il fatto che i lavoratori si recassero quotidianamente presso la sede aziendale per ricevere disposizioni, questo non cambia le cose: ciò che conta è il luogo dove viene materialmente eseguita la prestazione, non il punto di partenza o di coordinamento organizzativo. Un chiarimento utile soprattutto per le imprese che, come quella coinvolta nel giudizio, non possiedono terreni propri ma impiegano personale itinerante su più cantieri o appezzamenti, alcuni ricadenti in zone agevolate e altri no. Un aspetto fondamentale della decisione è l'onere della prova. La sentenza ribadisce che spetta al datore di lavoro dimostrare, tramite documenti concreti, che i propri dipendenti hanno effettivamente prestato servizio nei territori montani o svantaggiati, e per quante giornate. Non basta indicare genericamente i comuni in cui si sono svolte le lavorazioni, occorre infatti una tracciabilità puntuale, capace di distinguere le giornate di lavoro in zona agevolata da quelle svolte in aree a tariffazione ordinaria. Nel caso sotto esame, l'assenza di indicazioni precise nei modelli contributivi trimestrali è stata decisiva per negare il beneficio, anche a fronte di una consulenza tecnica che aveva anzi calcolato un debito superiore a quello preteso dall'INPS. Il ricorso è stato dichiarato quindi inammissibile e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, oltre alle sanzioni previste per chi insiste in un ricorso dopo aver rifiutato una proposta di definizione anticipata coerente con un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Per le imprese agricole, e in special modo per quelle senza terra che operano nel verde pubblico o in attività analoghe, la pronuncia offre un'indicazione operativa: chi intende beneficiare della riduzione dei contributi deve organizzare per tempo una documentazione puntuale dei luoghi di lavoro, giornata per giornata, distinguendo le aree agevolate da quelle ordinarie. In assenza dell'appena citata tracciabilità, il rischio è quello di vedersi contestare in sede di verifica ispettiva l'intero importo dello sgravio applicato, con conseguenze economiche rilevanti, come dimostra proprio il caso appena deciso.