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09/09/2026 - ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24.903/2026, è tornata ad esprimersi su un tema di grande interesse all'interno dell'ambito assistenziale: il corretto calcolo del reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile. La questione riguarda è incentrata sulla verifica dei requisiti economici richiesti per l'accesso alla prestazione e sull'ammissibilità stessa dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) previsti dall'art. 445-bis c.p.c. La pronuncia ribadisce il principio ormai consolidato ma spesso disatteso dai giudici di merito e conferma l'impianto utilizzato dall'INPS. La vicenda nasce dal ricorso proposto dall'INPS contro una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva riconosciuto a un assistito un'invalidità pari al 75% e respinto così l'eccezione dell'Istituto relativa al difetto di interesse ad agire per mancanza del requisito reddituale. Il Tribunale aveva ritenuto che, ai fini della prestazione, il reddito dovesse essere calcolato al netto non solo degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali applicate. Sull'appena citata base, il reddito percepito dall'interessato nell'anno di riferimento risultava inferiore alla soglia di legge, con conseguente ammissibilità della domanda. L'istituto ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, eprimendo la propria idea, ovvero, che il calcolo corretto dovesse basarsi sul reddito imponibile ai fini Irpef al lordo delle imposte,  non depurato dalle ritenute fiscali: applicando questo criterio, il reddito superava  il limite previsto facendo così venire meno il diritto. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato l'unico motivo di impugnazione. Il Collegio ha ricostruito inizialmente il quadro normativo di riferimento, richiamando l'art. 13 della legge n. 118 del 1971, il quale disciplina l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, rinviando quanto alle condizioni economiche all'art. 12 della medesima legge. Dal  complesso normativo emerge in modo univoco che il reddito da considerare è quello calcolato agli effetti dell'Irpef, cioè il reddito imponibile secondo la definizione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), costituito dal reddito complessivo del contribuente al netto dei soli oneri deducibili indicati dall'art. 10 del medesimo Testo Unico (come spese mediche, assegni periodici al coniuge separato, contributi previdenziali),  ma non delle ritenute fiscali successivamente applicate. La Corte ha sottolineato che il riferimento normativo è ai redditi assoggettabili all'Irpef, e non a quelli assoggettati all'imposta. Tale orientamento, già affermato in precedenti pronunce e recentemente confermato anche con riguardo a fattispecie dettagliate, risponde all'esigenza di individuare un criterio formale e uniforme, idoneo a delimitare con esattezza le situazioni meritevoli di tutela, in un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di finanza pubblica e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti in materia di assistenza sociale.